Oggetto: Proposta di modifiche al D.lgs 81/08 e al nuovo D.P.R. 207/2010 ”Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs n. 163/2006 e smi”, su alcune funzioni del R.U.P
Dalla lettura:
- del testo coordinato sulla sicurezza , di cui all’ex Dlgs n.81/08;
- del testo del Nuovo Regolamento ,in attuazione del Dlgs 12/04/2006 n.163, di cui al D.P.R. 5/10/2010 n.207;
emerge manifesta la necessità di rivisitare e riconsiderare competenze e “carichi di lavoro” che gravano sulle figure che intervengono nella realizzazione di un’opera pubblica.
UNITEL ritiene quanto mai necessaria ed urgente un’azione mirata a promuovere un’incisiva iniziativa in sede governativa per una revisione del sistema di verifica, di controllo e sanzionatorio , nei confronti delle imprese e degli attori che realizzano un’opera pubblica.
Tale revisione ha assunto il carattere dell’improcrastinabilità alla luce della imminente entrata in vigore del nuovo regolamento che contempla per il RUP una serie di ulteriori adempimenti tra cui l’introduzione del nuovo istituto della “verifica”.
Pertanto rilevato che:
-all'art.89 punto 1 comma c si precisa che il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
-al successivo art.90 punto 3 e seguenti è previsto per il responsabile dei lavori ( quindi per il RUP) in ogni comma una serie di sanzioni;
-al successivo art. 93 punto 2 si precisa che la designazione dei coordinatori in fase di progettazione e d'esecuzione non "esonera" il responsabile dei lavori dalle responsabilità..., ecc..
-con il nuovo regolamento, tra l’altro, al RUP fa capo l’onere di un monitoraggio costante sulla regolarità contributiva dell’impresa;
- sempre con il nuovo regolamento viene introdotto l’onere ,nella misura in cui accerti inadempimento, sull’obbligo retributivo per l’impresa nei confronti dei dipendenti;
- sempre il nuovo regolamento sugli appalti attribuisce al RUP l’incombenza della sospensione dei lavori per interruzione dei finanziamenti legati alla realizzazione dell’opera,anche per esigenze di equilibrio dei conti pubblici come il patto di stabilità.
Pertanto, da un esame dei combinati disposti della più recente normativa, si investe di enormi carichi di lavoro l’Ufficio del Responsabile dei Lavori/ RUP per verifica e controllo dell'operato di tutti compreso, addirittura, l’operato della stessa Pubblica Amministrazione laddove si parla di “equilibrio dei conti pubblici”.
Orbene, se lo spirito della norma è quello di promuovere un controllo programmato nella realizzazione di un’opera pubblica, l’aumento esponenziale degli adempimenti che dovrebbero far capo all’Ufficio del RUP è tale da mettere in oggettivo imbarazzo e difficoltà il RUP che, per più d’una ragione, si troverà nella oggettiva impossibilità di adeguatamente e convenientemente evadere tutti gli adempimenti previsti.
Tanto premesso, appare evidente la necessità di un giusto bilanciamento dei carichi di lavoro e responsabilità tra le figure del RUP , del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e d’Esecuzione.
Pertanto , sinteticamente,un tangibile risultato potrebbe essere raggiunto:
1) con modifica all’art. 89 punto 1 comma c e seguenti del Dlgs 81/2006 prevedendo in capo al Direttore dei Lavori la figura del Responsabile dei Lavori. Si raggiungerebbe , così, il duplice obiettivo di “alleggerire” da un lato le funzioni del RUP e dall’altro di riqualificare e responsabilizzare la figura del Direttore dei Lavori che con l’attuale normativa appare,inopportunamente, un soggetto oltremodo marginale. Direttore dei Lavori che, in quanto tale, si rammenta, ha il diritto dovere di vigilare su tutte le fasi di realizzazione dell’opera pubblica ivi compreso il controllo della sicurezza in cantiere;
2) il RUP , potrebbe essere incaricato , con modifica normativa , per appalti superiori alla soglia (€ 150.000,00), all’obbligo di insediare, sino al collaudo delle opere, una commissione paritetica, composta dallo stesso RUP e da funzionari dello SPESAL e dell’Ispettorato del Lavoro, in modo che svincolato dalla incombenza di Responsabile dei Lavori , nell’esercizio delle sue funzioni e nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, unitamente agli altri pubblici ufficiali (dello SPESAL e dell’Ispettorato del Lavoro) potrebbe programmare un controllo capillare sull’operato delle imprese . L’attuale impostazione della norma dovrebbe essere rivisitata per prevedere che il RUP, che allo stato attuale è costretto a rincorrere le ditte per ricondurle ad un rispetto minimo della legge per non essere lui stesso soggetto a sanzioni , diventi soggetto attivo e propositivo di verifiche e controlli ( come pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni), unitamente agli altri preposti funzionari dello SPESAL e dell’Ispettorato del Lavoro anch’essi pubblici ufficiali.
3) per l’ interruzione dei finanziamenti legati alla realizzazione dell’opera,anche per esigenze di equilibrio dei conti pubblici come il patto di stabilità occorrerebbe introdurre, con modifica normativa, l’obbligo per il Direttore dei Servizi Finanziari dell’Ente di notificare al RUP le condizioni che impongono la sospensione dei lavori per l’opera pubblica. Anche perché è il Direttore dei Servizi Finanziari dell’Ente l’unico soggetto che ha il polso della situazione sugli equilibri di bilancio e non è detto che per tutte le OO.PP. in corso ricorra la condizione della sospensione dei lavori;
4) in riferimento all’introduzione del nuovo regolamento ed al nuovo istituto della verifica, per consentire all’Ufficio del RUP di poter funzionare, anche alla luce di tutti i combinati disposti appena accennati,occorrerebbe con modifica normativa portare la percentuale prevista dall’art.92 c.5 Dlgs 163/06 dal 2 al 4%, così da consentire al RUP di poter convenientemente organizzare e programmare l’attività prevista dalle norme.
5) in riferimento,infine, alla sicurezza dei lavoratori, nell’ipotesi di attività non regolare dipendente da comportamenti a loro addebitabili,con modifica normativa,introdurre sanzioni mirate a colpire oltre all’impresa anche il lavoratore prevedendo, nei casi più gravi, anche la temporale sospensione dell’attività lavorativa del singolo lavoratore.
Per concludere, alla luce di tutto quanto innanzi,occorre convenire sulla necessità di una urgente revisione della normativa così da consentire a tutti i funzionari che svolgono in materia di realizzazione di opere pubbliche il loro ruolo di RUP la concreta possibilità di un controllo programmato di legalità e di rispetto delle regole da parte delle imprese , con un’attenzione particolare alla sicurezza dei lavoratori , con la precisazione che questi ultimi dovrebbero essere “responsabilizzati” ulteriormente come innanzi precisato.
E’ chiaro che nello spirito di quanto illustrato la figura del RUP dovrebbe essere radicalmente rivisitata e riformata per promuoverla ad un controllo programmato,oltre che in fase di progettazione, anche in fase di realizzazione dell’ opera pubblica.
Campobasso, gennaio 2011
Il Presidente
Bernardino Primiani
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