Eleonora Rinaldi, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, n. 48
Confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Corte costituzionale ribadisce la spettanza allo Stato della potestà legislativa in materia di disciplina dei procedimenti di acquisizione dell'intesa tra Stato e Regione ove si discuta di «localizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi».
INTESE PREVENTIVE
Le disposizioni regionali su cui la Corte si pronuncia nel giudizio odierno (articolo 1 comma 2 della legge della
Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30; articolo 8, tra altri, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l.r. n. 9/2007»; e, tra gli altri, articolo 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010») contengono formule analoghe, tutte tese (sostanzialmente) a subordinare la possibile presenza di materiali nucleari, quando non addirittura l'individuazione dei siti destinati alla localizzazione di nuovi impianti di produzione dell'energia nucleare sul territorio regionale al raggiungimento di un'intesa in tal senso tra Stato e Regione interessata.
L'approvazione ed entrata in vigore di tali norme (successiva all'approvazione della legge-delega n. 99 del 2009), è chiaramente diretta a paralizzare gli effetti della disciplina statale che (v. articolo 25 della citata legge) - delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi a:
a) disciplina della localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi (nonché degli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irradiato e dei rifiuti nucleari e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e dei rifiuti nucleari);
b) definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate;
c) procedure autorizzative e requisiti soggettivi per la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti (considerate attività di preminente interesse statale), e includendo tra i principi e criteri direttivi della delega quello relativo alla possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, il riconoscimento di benefici diretti alle persone e alle imprese operanti nel territorio e posti a carico delle imprese coinvolte ecc., è invece preordinata a consentire la realizzazione di impianti nucleari anche in assenza di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.
TIMORI FONDATI
Che i timori delle Regioni convenute nel presente giudizio di legittimità costituzionale non fossero infondati è comprovato dall'approvazione del Dlgs 31/2010 (attuativo della delega contenuta nella legge 99/2009), il cui articolo 11 (comma 6), in materia di procedura di individuazione delle aree potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari, recita: «In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 (il quale prevede che, avvenuta la certificazione del sito indicato per la realizzazione dell'impianto ad opera dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, detto sito venga sottoposto all'intesa con la Regione interessata) entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del ministro dello Sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il
Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata».
Ed al comma 7 conclusivamente si prevede: «L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione».
Alle affermazioni di principio, pure contenute nel decreto legislativo, sulla pari dignità istituzionale degli enti territoriali interessati dalla questione nucleare (articolo 11, comma 5: «Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato») si accompagna così l'introduzione della regola decisionale effettivamente applicabile, sulla base della quale gli organi rappresentativi degli enti territoriali non hanno, a ben vedere, alcun potere decisionale in materia nucleare.
RICORSO OBBLIGATO
Senonché, ad avviso della Corte costituzionale, l'unica strada percorribile in tale ipotesi a opera delle Regioni pretermesse rimane la proposizione delle censure di illegittimità costituzionale avverso la disciplina legislativa statale ritenuta lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita a ciascuna di esse. In nessun caso potrà essere pertanto ritenuta legittima una scelta legislativa regionale che, a prescindere dal coinvolgimento del giudice delle leggi, cerchi di paralizzare l'operatività di norme primarie dello Stato prima dell'accoglimento dei ricorsi regionali promossi avverso le medesime.
Che poi il carattere «costituzionalmente dovuto dell'intesa renda privo di rilievo il fatto che essa sia stata prevista espressamente dalla legge regionale, anziché da quella nazionale» (così osserva la difesa della Regione Puglia) è argomentazione priva di fondamento sol che si rilevi che il legislatore titolare della competenza a legiferare, pure tenuto a «garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata», ben può prevedere meccanismi di superamento della situazione di stallo decisionale ingenerata dal mancato raggiungimento dell'auspicata intesa (come in questo caso puntualmente previsto).
Il tutto in nome del principio espressamente fatto proprio dal giudice costituzionale per cui «non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni di carattere evidentemente ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale».
La delicata partita sulla questione nucleare si svolgerà dunque (a breve si spera) nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale attivato avverso l'articolo 11, comma 6 del Dlgs 31/2010. In ragione di quanto affermato nella sentenza oggetto di questo approfondimento, la Corte costituzionale rimane infatti l'unico soggetto in grado di paralizzare la strategia del Governo nel settore in discorso, decidendo per un eventuale accoglimento delle censure proposte avverso il
decreto delegato di attuazione della legge 99/2009.
Certamente, il richiamo della sentenza odierna ai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, onde evitare che le Regioni si sottraggano in modo unilaterale al sacrificio a esse imposto in nome di impreteribili (e sovrastanti) esigenze energetiche dell'intera comunità nazionale, non consente di confidare oltremodo su possibili révirements della giurisprudenza costituzionale in materia, sì da veder affermato il carattere forte (dunque insormontabile) dell'intesa richiesta in ordine alla localizzazione degli impianti nucleari.
La Corte costituzionale ha del resto precisato in più occasioni (ed anche nell'ambito della sentenza 62/2005 sul Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, richiamata dalla pronuncia 331/2010) il contesto complessivo in cui il mancato raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regione può essere superato (l'intesa è qualificata in tal caso come intesa in senso debole).
COMPETENZE INTRECCIATE
In particolare, ciò avviene proprio quando (ed è il caso di specie) è ravvisabile un intreccio di competenze tra legislatore statale e legislatore regionale, intreccio che rende sperimentabili (si veda il procedimento di superamento del dissenso regionale previsto dall'articolo 11, comma 6 del Dlgs 31/2010) meccanismi decisori analoghi alle ipotesi di esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo (articolo 120, comma secondo della Costituzione: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione»).
Diversamente da quanto può avvenire in caso di chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative altrimenti di spettanza regionale, l'individuazione del titolo della competenza a legiferare, rispettivamente, nella competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, secondo comma, lettera s), Costituzione), e, con riguardo agli impianti di produzione (alla luce di un giudizio di prevalenza degli interessi in gioco), nella materia, a riparto concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (articolo 117, terzo comma, Costituzione) determina così, ancora una volta, una rilettura statalista del principio di leale collaborazione tra gli enti.
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