Pubblichiamo per gentile concessione dallo studio legale www.rusconiepartners.eu l’interessante commento sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici.
DAL 7 SETTEMBRE AL VIA LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI: E’ SCONTRO MARONI – BRIENZA SULLA RETROATTIVITA’.
A breve nuove regole nei pagamenti degli appalti pubblici. Ed è già caos. Entra in vigore il prossimo 7 settembre la legge 13 agosto 2010 n.136 (G.U. n.196 del 23 agosto 2010) recante “Piano straordinario contro le mafie”. Immediatamente applicabile, in mancanza di norma transitoria, sarà l’art.3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Funzionamento.
La disposizione prevede che tutti i movimenti finanziari riguardanti appalti pubblici dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Si tratta di un vero giro di boa al fine di debellare fenomeni di criminalità organizzata che spesso si annidano in questo settore. La norma è chiara nell’imporre la nuova disciplina a tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi, forniture), di qualsiasi importo (sotto soglia e sopra soglia), ed a tutti i soggetti coinvolti (appaltatore principale, subappaltatori e subcontraenti nella filiera della impresa) che dovranno dimostrare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche se non è necessaria l’esclusività, con la possibilità quindi di un conto dedicato a più contratti d’appalto).
Caratteristiche
La caratteristica di questo conto dedicato è che su di esso dovranno transitare, tutti i movimenti finanziari afferenti l’appalto e quindi anche tutti i pagamenti (compresi quelli ai fornitori, ai consulenti ed anche gli stipendi dei dipendenti). E’ data, tuttavia, la possibilità - per far fronte alle spese quotidiane e fino ad un limite massimo di 500€, - di utilizzare sistemi diversi dal bonifico, ma fermo restando il divieto del contante e con l’obbligo di documentazione della spesa.
Obblighi
La tracciabilità è garantita dall’obbligo di riportare il codice CUP (codice unico di progetto) sui bonifici effettuati. La norma dispone che nei contratti d’appalto debba essere sempre inserita una clausola con l’obbligo della tracciabilità , pena la nullità assoluta dello stesso.’ Il contratto deve recare, altresì, una clausola risolutiva espressa da attivarsi nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.
Sanzioni
Le sanzioni previste all’art.6 della L.136 risultano particolarmente importanti: oltre alla clausola risolutiva espressa di cui sopra, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 5 al 20% della transazione stessa nel caso di transazioni effettuate senza avvalersi appunto di banche o di Poste Italiane SpA; nel caso, invece, di transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero quando non è impiegato lo strumento del bonifico, la sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto inadempiente va dal 2 al 10%. Medesima sanzione in mancanza dell’indicazione del CUP sul bonifico.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla tracciabilità
Come già anticipato la legge 136 entra in vigore il 7 settembre e, mancando un regime transitorio, la tracciabilità diventa obbligo da subito. Ciò su cui si discute , però, e su cui hanno assunto posizioni diverse il Ministero dell’Intero e l’Autorità di Vigilanza è la retroattività o meno della previsione. La questione sostanzialmente è questa: posto che la tracciabilità dei pagamenti si applicherà a tutti i contratti stipulati dal 7 settembre 2010, cosa succede per i vecchi appalti ed i contratti già in corso?
La questione ha portato ad una netta e distinta presa di posizione delle due Istituzioni. Da un lato il Ministro Maroni è fermo nel sostenere che la tracciabilità non vada applicata ai rapporti già in corso, dall’altro il Presidente ff dell’Avcp Brienza sottolinea come l’onere della tracciabilità non possa che scattare fin da subito anche per i contratti in essere, essendo questo uno strumento volto a combattere la criminalità organizzata e dunque necessita di essere applicato in modo estensivo.
Sulla questione risulta aver assunto una posizione - all’infuori di Ministero ed Autorità - unicamente l’Ance, a supporto del Ministro Maroni con la motivazione che essendo obbligo , ai fini della tracciabilità, l’indicazione del CUP nei contratti d’appalti, molti pagamenti delle PA potrebbero essere bloccati proprio per l’assenza oggi di tale codice nei contratti.
Per ora il dibattito resta aperto e la questione irrisolta.
Avv. Daniela Primiani – Studio Legale Rusconi & Partners www.rusconiepartners.eu
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