13/09/2016 - APPALTI - Nella sentenza n. 898 del 26 luglio 2016 il Tar Veneto ha stabilito che la modifica dell’errore materiale, non immediatamente evidente e potenzialmente decisivo poiché riguardante una causa di esclusione, non può essere effettuata dopo la consegna delle offerte, essendo necessaria la ripubblicazione del bando secondo il principio per cui le modifiche del bando di gara non hanno effetto nei confronti delle imprese partecipanti alla gara se non sono portate a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando o, per lo meno, tramite l’avvio di una procedura in contraddittorio per la modifica, che consenta agli interessati di presentare le proprie osservazioni.
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