Mi permetto di ritornare di nuovo sul tema per alcune mie nuove considerazioni.
Il sistema attualmente previsto dall'art. 52 del D.L. n. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, che ha modificato l'articolo 1 del D.L. n. 32/2019, cd "Decreto Sblocca Cantieri", convertito nella legge n. 55/2019, conferma la competenza dei Comuni non capoluogo di provincia relativamente all'aggiudicazione degli appalti tradizionali, mentre per le procedure afferenti le opere a valere, anche solo in parte, sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o sul Piano Nazionale Complementare (PNRR/PNC), essi debbono avvalersi di una Stazione Appaltante di un Ente sovracomunale .
Per queste ultime procedure viene, quindi, annullata la sospensione dell’obbligo di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del Codice Contratti Pubblici, che era prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. n. 32/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108/2021, che rinviava l'attuazione di tale obbligo al 30 giugno 2023.
Quindi per le opere afferenti il PNRR/PNC, in applicazione dell'art. 37 comma 4 e dell'art. 52 comma 1.2, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito:
- modalità previste dall'art. 37 comma 4 del Codice
- modalità previste dall'art. 52 comma 1.2 del D.L. 77/2021
Oltre che con le modalità già previste dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, viene inserita la possibilità di procedere all'acquisizione di forniture servizi e lavori, anche tramite le Unioni di Comuni, le Province o Comuni capoluogo di provincia, nonchè ai soggetti aggregatori che come noto, rappresentano una centrale di committenza qualificata ed abilitata ex lege o qualificata tramite preventiva valutazione di ANAC.
L'art. 10 del D.L. 18.11.2022, n. 176 (c.d. Decreto Aiuti-quater), risolvendo una incertezza che aveva creato diversi problemi operativi ai funzionari dei Comuni, ha previsto che non sono soggetti agli obblighi di aggregazione gli affidamenti di valore inferiore a 139.000 euro per gli acquisti di servizi e forniture, mentre per i lavori la soglia, oltre la quale scatta l'obbligo di aggregazione, rimane fissata a 150.000 euro.
Essendo un funzionario di un Ente Locale da oltre sette lustri, espongo alcune mie considerazioni in merito.
Per queste ultime, è pur vero che l'ANAC con proprio parere del 13 dicembre u.s., ha chiarito che una Centrale di Committenza può essere costituita nella forma di associazioni, unioni consorzi o anche mediante accordi resi in forma di convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL, prescindendo dall'acquisizione della personalità giuridica. Mi chiedo però un parere ANAC può modificare una norma di rango superiore?
Ritengo che il vero problema dell'affidamento e dell'attuazione dei contratti pubblici, non vada ricercato nell'elevato numero delle stazioni appaltanti, tali criticità dipendano da altre cause.
Nei comuni si è assistito negli ultimi anni alla perdita progressiva di personale con l'impossibilità di nuove assunzioni per il rispetto delle norme finanziarie e di bilancio, con perdita di esperienza e competenza professionale.
Per risolvere il problema ci ha pensato il PNRR; di fronte alla carenza di personale qualificato, nell'ambito dei finanziamenti PNRR è stata prevista, per gli enti beneficiari, la messa a disposizione dei famosi “1000 esperti”, salvo poi scoprire, con sorpresa di chi ne ha fatto richiesta, che questi poveretti non avevano alcuna esperienza in materia e quindi si sono rivelati di scarsa utilità.
Se esperti esterni vi erano, soprattutto quelli tecnici, erano e sono impegnati con il bonus 100% e sicuramente non sono allettati dalla proposta di una assunzione o collaborazione fino al 31 dicembre 2026, per poi tornarsene a casa. In alternativa agli esperti è stato previsto l'obbligo dell'utilizzo delle centrali di committenza.
Ancora oggi si assiste all'emissione o aggiornamento di norme (si pensi ai nuovi Criteri Ambientali Minimi in base ai quali dovrebbero essere aggiornati i progetti già oggetto di finanziamento PNRR/PNC e prossimi ad andare in gara; alle modalità di aggiornamenti dei prezzi unitari in funzione della data di offerta, di inizio lavori o di emissione dei emissione SAL, alle clausole di revisione prezzi che bisogna inventarsi, dopo aver interpellato la palla di cristallo, per inserirla nei capitolati da porre a base di gara).
Si pensi alla pubblicità dei bandi e degli esiti di gara, da effettuare su gazzette italiane ed europee, sui burc, sui quotidiani, etc.; ecco non ho mai capito realmente la finalità della pubblicità sui quotidiani se quella di dare un contributo per la sopravvivenza degli stessi.
Si pensi ancora alla particolare attenzione da prestare alla determina a contrarre, nella quale il funzionario comunale deve, volta per volta, evidenziare correttamente i moduli organizzativi della procedura (in alcuni casi interni per le opere non PNRR/PNC, il soggetto aggregato prescelto per la gestione della procedura di affidamento, per le opere PNRR/PNC).
I “tempi di attesa e di svolgimento delle procedure” saranno tali da rispettare i tempi programmati? Si pensi al rischio di contenziosi con i comuni per i ritardi e le conseguenziali revoche dei finanziamenti.
E' ovvio che lo svolgimento della procedura di gara da parte della stazione committente è sicuramente più agevole rispetto al dover trasferire progetti e documentazioni amministrative al soggetto aggregatore, con il quale bisogna stabilire anche i rapporti sui vari adempimenti e cioè chi svolge pubblicità, chi effettua le verifiche dei requisiti, chi prende il CIG, etc, etc.
L'obbligo di aggregazione dovrebbe essere una facoltà, da utilizzare solo per consentire ad Enti con carenze di personale e/o di professionalità, di potersi aggregare con altri o di avvalersi di altre tipologie di aggregazioni già costituite.
Il ricorso a Centrali di Committenza o soggetti aggregatori specializzati potrebbe essere, invece, obbligatorio esclusivamente per determinate categorie merceologiche, come ad esempio quello delle forniture, dove i Comuni, in genere, non sono in grado di creare un proprio mercato elettronico.
Anche per le considerazioni sopra svolte, ritengo che sarebbe opportuno rivedere o meglio sospendere l’obbligo di aggregazione per i comuni non capoluogo di provincia anche per gli interventi a valere sul PNRR/PNC, ma renderlo facoltativo.
Articolo dell'Ing. Cono Gallo - Coordinatore area Sud UNITEL.
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