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TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sentenza 7 marzo 2018 n. 1445

Pubblicato il 11/03/2018
Pubblicato in: Appalti

Concorso – Bando e lettera di invito – Clausola che richiede, a pena di esclusione, l’allegazione alla domanda di partecipazione di un valido documento di riconoscimento sottoscritto dal concorrente – Esclusione di un candidato che ha prodotto la copia della carta di identità priva della sottoscrizione – Ove la domanda di partecipazione al concorso sia stata trasmessa dall’interessato tramite la personale casella p.e.c. all’indirizzo p.e.c. all’uopo indicato dalla lex specialis – Illegittimità – Ragioni.

E’ illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha escluso un concorrente da un concorso pubblico, motivato con riferimento al fatto che l’interessato, in contrasto con la espressa previsione del bando – secondo cui alla domanda di partecipazione è necessario allegare un valido documento di riconoscimento sottoscritto dal concorrente – ha prodotto la copia della carta di identità priva della sottoscrizione, ove la domanda di partecipazione al concorso sia stata trasmessa dall’interessato all’Amministrazione procedente tramite la personale casella p.e.c. all’indirizzo p.e.c. all’uopo indicato dalla lex specialis; in tal caso, infatti, alla stregua del tenore del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 82/2005, deve ritenersi che la sottoscrizione è sicuramente necessaria per la presentazione dell’istanza telematica, ma con la sola allegazione (e non anche la sottoscrizione) della copia del documento di identità dell’istante.

 


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