Il Dl 83/2012 ha stabilito che nei contratti stipulati dal 12 agosto 2012 (data della sua entrata in vigore) vige la cosiddetta “solidarietà fiscale”, per cui l'appaltatore è responsabile, verso l'amministrazione pubblica committente, della regolarità contributiva e fiscale dell'eventuale subappaltatore e l'amministrazione è responsabile se paga l'appaltatore senza prima aver avuto certezza della regolarità di questo e del subappaltatore.
Al riguardo, la circolare 40/E dell'8 ottobre 2012 dell'Agenzia delle Entrate ha apportato dei chiarimenti circa tale nuova disciplina, ma ha lasciato inespresse alcune questioni che andrebbero invece affrontate e chiarite. Una di queste questioni è quella relativa ai taciti rinnovi di contratti stipulati prima del 12 agosto scorso.
Dal momento che ogniqualvolta la legge ha voluto estendere l'applicazione di una norma fiscale a contratti rinnovati a partire da una certa data lo ha sempre fatto esplicitamente, si deduce che in questo caso, mancando appunto indicazioni esplicite, i rinnovi dei contratti ante 12 agosto non rientrano nel regime di solidarietà. Di contro, vi rientrano i contratti precedenti il 12 agosto, per cui i contraenti, in prossimità della scadenza, decidano una proroga che non era prevista negli originali accordi contrattuali. E questo per la più volte ribadita differenza differenza tra “rinnovo” e “proroga”.
Altro chiarimento sarebbe necessario riguardo i versamenti da parte del committente alle imprese da esso partecipate. Le sanzioni in capo all'amministrazione vanno dai 5mila ai 20mila euro se questa paga senza prima aver verificato la regolarità di appaltatore e subappaltatore, ma solo se i versamenti di Iva e ritenute di lavoro risultano poi irregolari.
Da qui si ricava che l'amministrazione committente potrebbe chiedere all'appaltatore una sola dichiarazione sostitutiva resa sulla base del Dpr 445/2000 ad inizio contratto (e poi ad ogni inizio anno, se l'appaltatore è un soggetto che paga regolarmente l'Iva e le ritenute e controlla sistematicamente la regolarità dell'appaltatore).
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