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Sistema di Qualificazione: l’Assorbenza e le problematiche applicative.

Pubblicato il 10/02/2012
Pubblicato in: Appalti

La teoria dell’assorbenza vuole che, un soggetto qualificato nella categoria OG11 (Impianti Tecnologici), sia anche abilitato ad eseguire le singole lavorazioni speciali in cui questa categoria generale può essere scomposta.

Ovvero, un’impresa qualificata nella OG11 può partecipare anche a gare che prevedono la qualificazione in una o più delle categorie impiantistiche (OS3, OS5, OS28, OS30), purché l’importo della classifica posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle categorie di opere specializzate poste a base di gara.

 

Questo è ammissibile, secondo l’Autorità, “in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale” Parere di Precontenzioso n. 101 del 09/06/2011.

Ciò è attuabile, sempre secondo l’Autorità, solo se la “lex specialis” lo consente, poiché: “laddove la disciplina di gara rechi specifica clausola, non puo' essere applicato il principio di assorbenza della categoria OG11 con le categorie specializzate previste nel bando di gara.” parere n.6 del 14/01/2010.

Tale previsione, dell’accoglimento o meno dell’assorbenza, era quindi condizionata ad un giudizio discrezionale di verifica di compatibilità fra la citata OG11 e le diverse categorie impiantistiche poste a gara. Per cui, allorquando si riscontrava la presenza di opere altamente specialisticheera lecito ed opportuno impedire, con apposita clausola, l’applicabilità dell’assorbenza (parere n.6 del 14/01/2010).

Va sottolineato, però, che questa presunzione di equipollenza introduce un elemento di incertezza all’interno del sistema unico di qualificazione. Tale sistema, infatti, nasce sostanzialmente con lo scopo di poter mettere le stazioni appaltanti nelle condizioni di selezionare il “giusto contraente” fra vari operatori economici ritenuti credibili”, proprio in virtù dell’attestazione posseduta.

Ora però, il “decreto sviluppo” ha di fatto vanificato l’assunto dell’assorbenza, in quanto non è più ammissibile l’introduzione, nei bandi, di atipiche prescrizioni, così come quella prospettata dall’Autorità a sostegno della sua tesi sull’assorbenza condizionata alla disciplina di gara (art.46 c.1-bis del Codice).

I detrattori di tale teoria, da sempre, a ben vedere, non riconoscono una efficace equivalenza fra la categorie OG11 e le singole categorie impiantistiche Os3, Os5, Os28 e Os30; questo in ragione delle particolari metodologie di attribuzione della qualificazione nella OG11, che non consentono di verificarne l’effettiva corrispondenza con le altre OS impiantistiche. La dottrina, giustamente, “al riguardo ha osservato criticamente che, non risultando dall'attestazione né quali lavorazioni abbiano contribuito a determinare la qualificazione in Og11, né quali per converso non vi abbiano contribuito, non è logicamente possibile ricondurre l'attestazione stessa in Og11 a nessuna delle quattro singole categorie impiantistiche.” (di M.Greco).
Un percorso incerto ed a volte contraddittorio, che in questi anni ha contraddistinto la teoria sull’assorbenza e che ora si conclude con la una nuova e più organica formulazione della categoria OG11 ad opera del Dpr 207/10. Ed è, nello specifico, indiscutibilmente apprezzabile il nuovo enunciato attribuito a tale categoria che, di fatto, ne limita l’utilizzo ai soli impianti “non eseguibili separatamente”. Ciò ribadisce, con indiscutibile chiarezza, un presupposto già presente nell’attuale ordinamento e, cioè, che nella predisposizione della disciplina di gara deve sempre privilegiarsi il requisito minimo di partecipazione; requisito che, nello specifico, è rappresentato dall’attribuzione disgiunta delle varie categorie impiantistiche. E’ quindi lecito ricorrere alla categoria OG11 solo in via residuale, ovvero quando non sia possibile una esecuzione disgiunta delle OS 3, OS 28 e OS 30.

Principio che doveva seguirsi già prima del nuovo regolamento ma che ora trova, con la una nuova formulazione, una chiara e strutturata definizione dell’equipollenza fra le categorie impiantistiche.

Inevitabilmente, però, si aprono una serie di problematiche, riferite alla predisposizione dei bandi, per il periodo transitorio di vigenza del dpr 34/2000. In questa fase, infatti, i sostenitori dell’assorbenza dovranno ammettere l’estrema fragilità della loro tesi, poiché non potendo più controllarne l’uso dovranno consentire una più generalizzata utilizzazione della qualificazione nella categoria OG11. Una applicazione estensiva dell’assorbenza che speriamo trovi, in nuove e più incisive determinazioni dell’Autorità, una diversa disciplina per l’attuale periodo di transizione.

Arch. Malossetti Enrico

Settore LL.PP. Comune di Ascoli Piceno

e-mail: maloss@libero.it


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