Dopo i passaggi presso Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari, le novità di rilievo rispetto alla prima versione sono costituite dai parametri obbligatori per i compensi e da una serie di misure per favorire la massima partecipazione alle gare
L'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione ha licenziato in via definitiva le Linee Guida relative ai servizi di ingegneria e architettura, le prime 'definitive' del Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs 50/2016).
Le linee guida, dopo i passaggi di rito al Consiglio di Stato e presso le commissioni parlamentari, costituiscono un documento indispensabile per le pubbliche amministrazioni, chiamate a destreggiarsi al meglio tra la definizione dei bandi e la gestione delle gare in maniera chiara, trasparente e senza contestazioni.
Rispetto alla prima bozza varata a fine giugno, il testo definitivo introduce qualche novità, ma in larga parte conferma l'impianto generale messo anche in consultazione tra gli operatori.
L'indicazione chiave è quella relativa al calcolo dei compensi da porre a base delle gare, il cui riferimento sono i "parametri" contenuti nel DM Giustizia del 17 giugno 2016 che ha aggiornato il vecchio DM 143/2013.
L'Anac 'obbliga' le amministrazioni ad usare le tabelle del decreto in questione per determinare gli onorari di architetti e ingegneri, ma qui il Codice Appalti fornirebbe qualche facoltà in più alle PA: in definitiva, le tabelle vanno rispettate con l'avvertenza che i compensi posti a base di gara non devono mai superare l'importo dei vecchi minimi.
Le linee guida confermano anche tutta un'altra serie di misure per la massima partecipazione alle gare e un'indicazione sulla sicurezza, tra le quali:
- possibilità per le amministrazioni di sostituire la richiesta di un fatturato minimo con una copertura assicurativa contro i rischi professionali calcolata in percentuale rispetto al costo delle opere da progettare;
- inserire, nei bandi, la richiesta di prevedere sempre la presenza di un geologo nel gruppo di progettazione per aumentare il grado di sicurezza di costruzione degli edifici.
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