Il parere espresso dall’AVCP del 16.11.2011 Reg.22/2011 in merito alle modifiche introdotte dal decreto sviluppo evidenziava come “il mancato coordinamento delle norme modificate” avesse determinato, in merito agli affidamenti dei servizi tecnici, “possibili differenti interpretazioni” , le quali però sembravano non superare “il vaglio dei principi in tema di interpretazione e gerarchia delle fonti giuridiche” che inducevano ad elevare il limite dell’art.267 del reg. da 20.000 a 40.000 euro.
Su tale parere (e non circolare) si soffermò criticamente parte della dottrina con pareri ad opera di Usai, Bellagamba ecc. fra cui anche la tesi pubblicata su UNITEL e sulla rivista specialistica AppaltieContratti della Maggioli il 24/11/2011.
Il 16.11.2011, data di pubblicazione del parere, segna solo l’inizio del dibattito e non la soluzione al problema interpretativo della norma.
Affidamento diretto dei servizi tecnici
E. Malossetti (www.appaltiecontratti.it 24/11/2011)
Con le modifiche introdotte dalla legge di conversione (L. 106/2011) del decreto “sviluppo” (D.L. 70/2011), all’art.267 c.10 il legislatore ha operato la precisa scelta di limitare, con la “speciale” disciplina dell’economia, l’acquisizione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
A tal riguardo, non era di per sé affatto pleonastica la disposizione di cui all’art.267 c.10, vista la delega contenuta nel c.14 dell’art.125 e c.5 dell’art.5 del codice. In particolare il c.14 dell’art.125 recita “14.
I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.”
Non si evidenzia, quindi, alcun “difetto di coordinamento normativo” fra dlgs 163/10 e dpr 207/10. Infatti le modifiche introdotte dal “decreto sviluppo” vanno lette in maniera del tutto distinta in ragione di una precisa differenziazione degli ambiti di appartenenza.
Non esiste nessun contrasto normativo poiché per tali servizi in economia l’art.125 del codice rappresenta solo il sistema generale di inquadramento mentre l’art.267 c.10 ed il regolamento definiscono, in forza della citata delega (c.14 dell’art.125), la disciplina specifica. Art.267 c.10 del dpr 207/10 “I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, secondo periodo del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo.”
E’ per tali ragioni che va esclusa la possibilità dell’affidamento diretto per i soli servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, vista l’espressa cancellazione del richiamo normativo al «secondo periodo» dell’art.125 c.11 del codice. Ovvero la norma procedimentale, per i servizi tecnici, è quella generale delineata dal comma 11 e in nessun caso è attuabile l’eccezione in essa contenuta riferita al «secondo periodo».
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