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Revoca dell'aggiudicazione dopo la stipula del contratto di appalto

Pubblicato il 25/03/2016
Pubblicato in: Appalti

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 22 marzo 2016 n. 1174

Sulla impossibilità di revocare l’aggiudicazione in autotutela dopo la stipulazione del contratto di appalto e sulla necessità, in tal caso, per la stazione appaltante, di esercitare il recesso ex art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità nella prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.

E’ pertanto illegittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara adottato allorché era già stato stipulato il contratto di appalto, atteso che in tal caso la revoca è stata adottata in assenza del suo essenziale presupposto, e cioè di un oggetto costituito da un provvedimento che continua ancora a spiegare effetti, non essendo tale l’aggiudicazione della gara in seguito alla stipulazione del contratto; in tal caso, per sciogliersi dal vincolo discendente da quest’ultimo, l’Amministrazione avrebbe dovuto ricorrere all’istituto del recesso ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.


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