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Progettazione, ecco le «tariffe» Il decreto parametri bis, finalmente, diventa realtà.

Pubblicato il 17/01/2013
Pubblicato in: Appalti

Il provvedimento, che servirà a determinare i compensi da porre a base delle gare di progettazione, è stato licenziato dal ministero della Giustizia, che l’ha preparato insieme alle Infrastrutture.

Adesso si prepara a un giro di pareri che lo vedrà transitare dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e dal Consiglio di Stato. Intanto, però, le notizie che porta questa prima bozza, già anticipate da «Edilizia e Territorio », sono tutte positive per i professionisti. Rispetto al primo decreto parametri, che quest’estate aveva definito i limiti per la liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti, questo secondo Dm accoglie tutte le richieste dei progettisti, emendando alcuni punti chiave e facendo, nei fatti, lievitare i compensi.

Il testo, messo a confronto con il primo decreto parametri, si apre subito con una buona novella. Il primo articolo, infatti, recita: il corrispettivo «è composto da compenso, spese e oneri accessori». L’altro Dm, all’opposto, escludeva esplicitamente le spese proprio nell’articolo di apertura. Al calcolo delle spese viene dedicata un’apposita sezione, che spiega: «L’importo delle spese e degli oneri accessori è determinato forfetariamente in una percentuale del compenso pari al 25% per importo delle opere fino a un milione e pari al 10% per importo delle opere pari o superiore a 25 milioni».

Per gli importi intermedi bisognerà fare i calcoli «per interpolazione» e verificare a quale livello ci si colloca. Comunque, la notizia è che si recupera fino al 25% di spese che, come è facile intuire, rappresentano una quota importante della retribuzione del progettista.

All’articolo 5 ritorna un altro punto che il primo decreto parametri escludeva in blocco: le vacazioni, i compensi per le prestazioni non calcolabili in proporzione al valore dell’opera. Il nuovo testo ristabilisce il calcolo della retribuzione su base oraria e indica una serie di ipotesi alle quali può essere applicato: i rilievi altimetrici, le consulenze, le analisi accertamento. In tutti questi casi il professionista sarà pagato con 75 euro all’ora, mentre il suo aiuto ne percepirà 50.

La terza novità decisiva inserita nel Dm riguarda le modalità di calcolo del compenso e, in particolare, il parametro «G», che misura il grado di complessità delle opere. Mentre il vecchio testo fissava una forbice nella quale il giudice era libero di muoversi, il nuovo lascia alla stazione appaltante meno discrezionalità, perché fissa dei valori intoccabili a seconda della tipologia di opera.

Un esempio può chiarire questo punto. Il vecchio testo parlava genericamente di edilizia residenziale e individuava un parametro G con coefficiente tra 0,7 e 1,3, a scelta del giudice. Il nuovo testo individua, invece, diverse tipologie di edilizia residenziale, descrivendole nel dettaglio e fissando i parametri a monte.

Per «l’edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato» il parametro sarà 1.

Infine, c’è da rilevare una mancanza rispetto al primo Dm. Che, di sicuro, è uno dei successi più pesanti degli ordini. La norma in base alla quale il giudice poteva aumentare o diminuire il compenso di un 60% secco in maniera completamente discrezionale è stata stralciata.

Di quella facoltà, una vera e proprio spada di Damocle nelle mani della Pa, adesso non c’è più traccia.

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE - Edilizia e territorio 10-15 dicembre 2012)


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