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Problematiche derivanti dall’abrogazione delle Tariffe Professionali per i servizi tecnici.

Pubblicato il 30/05/2012
Pubblicato in: Appalti

a cura del collega arch. Malossetti Enrico

Con l’entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, viene disposta la totale abrogazione delle tariffe professionali con la conseguenza che  “le stesse non possono essere più indicate nemmeno quale possibile riferimento per l’individuazione del valore della prestazione” AVCP n. 49 Adunanza del 3 maggio 2012.

Per quanto concerne i lavori pubblici l’art.92 del codice dei contratti ricorda come le tariffe professionali conservano la loro efficacia solo come ”criterio o base di riferimento dell'importo da porre a base dell'affidamento”.

Quindi l’unica “innovazione” di abrogare le “tariffe delle professioni regolamentate del sistema ordinistico” si è  provveduto di fatto a rendere inapplicabili tutte quelle norme che alle tariffe fanno riferimento.

Correttamente l’Autorità nella deliberazione n.49/2012 non fa nessun riferimento alla “clausola di resistenza” di cui all’art. 255 del Codice poiché la stessa opera solo per le abrogazioni non esplicite (TAR UMBRIA 2008 “L'art. 255 del Codice degli Appalti rende le disposizioni stesse resistenti alle abrogazioni non esplicite. Orbene, il Tribunale ritiene che per considerare esplicita una norma abrogante non sia indispensabile che essa individui la norma abrogata menzionandone la data e gli estremi numerici, ma che sia sufficiente la chiara indicazione del contenuto della norma abrogata.”).

Mentre lodevole ma non convincente appare la Deliberazione dell’Autorità nella parte in cui cerca di ovviare alle problematiche riguardanti le abrogate ”classi e categorie” su cui si fondano i requisiti di partecipazione dell’art. 263 del dpr 207/10.

Infatti la disposizione dell’art. 46 comma 1 bis del Codice non consente alla stazione appaltante di creare nuove ed autonome cause di esclusione laddove i requisiti siano già stabiliti dalla legge “La norma, infatti, si pone come scopo quello di evitare che il potere dell’amministrazione di richiedere requisiti di partecipazione si sovrapponga a quello previsto dalla legge, creando ulteriori barriere all’entrata sul mercato degli operatori e aumentando gli oneri burocratici ed i problemi interpretativi creati dalla disciplina stabilita dalla stazione appaltante” (Tar Lombardia n.1356/2012). Risulta alquanto paradossale che l’effetto delle misure a favore della concorrenza si traducano in una autonoma determinazione delle modalità di partecipazione alle gare così come invece prospettato dall’Autorità nella deliberazione n.49/2012 .

Da sottolineare, inoltre, come l’abrogazione delle tariffe professionali renda di fatto inapplicabile anche il comma 6 dell’Art.92 del Codice “Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.” Una conseguenza, questa, totalmente estranea  ai principi che hanno ispirato  la legge 24 marzo 2012, n. 27.

Altra effetto negativo è quella che, senza alcun riferimento tariffario è inficiata ogni correlazione fra prestazione ed onorario con conseguente inefficacia delle soglie per l’affidamento dei servizi tecnici. Per tali ragioni si spera in un tempestivo intervento del legislatore che possa risolvere le problematiche rilevate (nuovo “decreto sviluppo”).


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