TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. II – sentenza 1° febbraio 2018 n. 264
Oneri di sicurezza aziendale
Ritiene che, anche dopo l’art. 95 del D.L.vo n. 50/2016, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta non dà luogo ad esclusione; ritiene invece che il criterio di aggiudicazione va impugnato immediatamente.
Nel caso in cui la lex specialis della gara di appalto non preveda espressamente l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta prevista dall’art. 95, comma 10, del D.L.vo n. 50/2016, deve ritenersi che non possa farsi luogo automaticamente all’espulsione dalla gara dell’offerta stessa, potendosi fare ricorso al soccorso istruttorio.
Nel caso in cui la lex specialis della gara preveda genericamente che il patto di integrità deve essere sottoscritto, non può ritenersi che la mancata sottoscrizione di esso “in ogni sua pagina” determini esclusione, tenuto anche conto che l’art. 1, comma 1° della legge n. 190/2012 è finalizzato a sanzionare con l’espulsione dalla gara, la sostanziale violazione delle “clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità”.
In tal caso, quindi, la mancata sottoscrizione “in ogni sua pagina” costituisce un’irregolarità meramente estrinseca, sanabile con il soccorso istruttorio.
Ogni contestazione concernente la presunta illegittimità dei criteri di aggiudicazione fissati dall’art. 95 del D.lgs.50/2016 deve costituire oggetto di immediata impugnazione poiché incidente sulle regole della competizione concorrenziale.
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