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Ok alla riforma degli appalti, per le Pmi sarà meno costoso partecipare alle gare

Pubblicato il 11/02/2014
Pubblicato in: Appalti

Il via libera del Parlamento Europeo alla riforma degli appalti pubblici conclude un iter durato più di due anni e attribuisce agli Stati membri ampi margini di manovra nel decidere se rendere vincolanti, in sede di recepimento, le principali prescrizioni contenute nelle tre direttive (appalti pubblici, appalti per servizi nei settori acqua, energia, trasporti e servizi postali e concessioni pubbliche).

Le scelte dei governi nazionali faranno la differenza rispetto alle due priorità fondamentali della riforma: favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle gare e potenziare l'uso "strategico" degli appalti pubblici attraverso regole e criteri di aggiudicazione capaci di contrastare le diverse forme di dumping sociale e di premiare prodotti e processi produttivi innovativi e rispettosi dell'ambiente. Sul fronte PMI, si punta sulla riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare attraverso l'autocertificazione e un uso progressivamente sempre più ampio e vincolante dell'eprocurement.

L'idea iniziale di un passaporto europeo per gli appalti rilasciato da un'autorità competente è stata sostituita dal riconoscimento della possibilità di utilizzare un Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), che raccoglierà le informazioni sull'azienda e l'autocertificazione dei requisiti necessari alla partecipazione alle gare. Il formato sarà definito nei prossimi mesi dalla Commissione e adottato in tutti i Paesi. Nel pacchetto di misure per le PMI rientra anche l'introduzione di un tetto ai requisiti di fatturato, che non dovrebbero superare il doppio del valore dell'appalto.

Soglie più elevate restano tuttavia possibili ma andranno motivate. Per la suddivisione in lotti dei grandi appalti (oltre i 500 mila Euro), obbligatoria nella proposta della Commissione, il Consiglio ha ottenuto la cancellazione di soglie e vincoli mantenendo in capo ai governi nazionali ogni decisione. Stesso discorso per la possibilità di pagare direttamente le imprese subappaltatrici. Per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della spesa pubblica e l'uso strategico degli appalti, la riforma insiste sulla diversificazione delle procedure d'appalto in base alle specifiche esigenze delle amministrazioni, presentando e chiarendo le modalità e i vantaggi del ricorso a procedure non tradizionali come dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione.

Una forte attenzione è dedicata al concetto di offerta economicamente più vantaggiosa e al contrasto della prevalenza del massimo ribasso per l'aggiudicazione delle gare. La riforma incoraggia l'utilizzo di criteri orientati agli aspetti qualitativi delle offerte, che includono, ad esempio, la valutazione del costo del ciclo di vita dei prodotti, dell'impatto ambientale delle tecnologie e dei processi produttivi, e, soprattutto dopo l'intervento del Parlamento Europeo, la piena conformità alla legislazione in materia di lavoro e di ambiente. Nel caso di ribassi anomali, l'ente appaltante è tenuto a richiedere spiegazioni (respinta, invece, la proposta di esclusione automatica in caso di risposta insoddisfacente).

Quanto alla digitalizzazione integrale delle procedure d'appalto, l'obbligo scatterà al termine di 30 mesi concessi come periodo transitorio. Ma tale periodo transitorio si conteggia a partire dalla scadenza dei due anni concessi per il recepimento della direttiva da parte dell'Italia. Riassumendo, la transitorietà prevista per l'e-procurement si apre a partire dal febbraio-marzo 2016 (in base alla data della prossima pubblicazione della direttiva). L'obbligo scatterà invece al termine dei due anni e mezzo, a partire da questa data, cioè presumibilmente da agosto-settembre 2018.

Dopo i pareri di nove commissioni parlamentari, la discussione di 2.500 emendamenti e otto mesi di braccio di ferro tra Parlamento e Consiglio, la riforma si è spostata principalmente sul piano del chiarimento normativo, degli orientamenti strategici e della proposta di soluzioni e buone pratiche che gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare. Molte delle prescrizioni più significative sono state trasformate in opzioni a disposizione dei governi nazionali, chiamati comunque a intervenire per aggiornare la normativa attuale secondo i principi sanciti nel testo.

Come ricordato, dall'entrata in vigore delle direttive (20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) gli Stati membri avranno 24 mesi per il recepimento nel diritto nazionale.

(Pierluigi Boda e Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio, 15 gennaio 2014)


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