OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTE -
Leggiamo dal Quaderno dell’Autorità del Dicembre 2011, in relazione al “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” che:
“…L’impianto normativo in materia ha trovato un assetto più stabile con le direttive 2004/18 e 2004/17, laddove vengono chiaramente indicati i criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa quali unici criteri di aggiudicazione che la stazione appaltante può utilizzare alternativamente senza alcun onere di motivazione, purché in grado di garantire l’obiettività, la trasparenza, la non discriminazione, la parità di trattamento e l’effettiva concorrenza tra i concorrenti. …omissis… A parte le limitazioni tassative previste dalla norma, la scelta dell’uno o dell’altro metodo è rimessa alla stazione appaltante e, collegandosi la scelta al tipo di oggetto a base di gara, come prima ricordato non vi è bisogno di motivazione.”
Ma è proprio condivisibile il parere espresso dall’Autorità di Vigilanza nella parte in cui ammette la possibilità di avvalersi senza motivazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economica più vantaggiosa? L’onere della motivazione, in realtà, sussiste ed è elemento essenziale della determinazione assunta, poiché rende comprensibile la scelta adottata, associando le caratteristiche specifiche ed oggettive della prestazione con il criterio di aggiudicazione.
L’art. 81 del Dlgs. 163/06 c.2 così recita:“2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.”
Le stazioni appaltanti, quindi, dovranno scegliere quale fra i due criteri sia, in base alla prestazione richiesta, il più efficace ad individuare l’offerta migliore. Ovvero “Le stazioni appaltanti, pertanto, sono vincolate, nella scelta del criterio di aggiudicazione, a valutarne l'adeguatezza in aspetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto. Ciò comporta che, nella fase di elaborazione della strategia di gara la stazione appaltante è tenuta ad interrogarsi se lo specifico interesse pubblico che intende perseguire attraverso l'indizione della gara sia più adeguatamente soddisfatto tenendo conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia preferibile valutare una giusta combinazione di elementi quantitativi e qualitativi delle offerte. Una valutazione di tal fatta poi, deve tener conto delle caratteristiche dei lavori messi a gara, posto che è da essi che "può ricavarsi se siano o meno prevalenti gli elementi legati ad aspetti qualitativi rispetto al dato puramente numerico", come affermato dalla V sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2848 del 9 giugno 2008, per un appalto di servizi e che, stante l'identità di ratio, non può non ritenersi pienamente applicabile anche ai lavori.” (AVCP Det.n.5/08)
E’ pacifico, quindi, che si sceglierà il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente economica, quando l’oggetto del contratto presenti quei caratteri di ordinarietà valutabili con la sola componente economica. Al contrario “quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi” (Avcp Det.n.5/08) dovrà scegliersi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Va sottolineato che i due sistemi non sono equivalenti, per cui “La scelta del criterio di selezione delle offerte, al pari di ogni altra attività amministrativa discrezionale, deve ritenersi sindacabile per eccesso di potere, nelle sue forme sintomatiche della manifesta illogicità o irragionevolezza.” (avv. Roberto Caponigro Consigliere TAR Lazio
L’onere della motivazione sussiste e conterrà, tra l’altro, quelle considerazioni da cui far discendere i criteri ed i parametri di valutazione delle offerte.
Arch. Malossetti Enrico
Comune di Ascoli Piceno - Settore LL.PP. -
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