In tema di responsabilità solidale (introdotta dall’articolo 13-ter del Dl 83/2012), la circolare 2/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra le tipologie di contratti non soggette alla solidarietà rientra anche il contratto d’opera.
Il chiarimento è molto importante, perché in una questione così delicata come quella della solidarietà bisogna distinguere bene il contratto d’opera (disciplinato dall’articolo 2222 c.c.) dall’appalto (disciplinato dall’articolo 1655 c.c.), visto che tutti e due presuppongono l’assunzione dell’obbligo verso il committente di eseguire un’opera o un servizio a fronte di un compenso, senza vincolo di subordinazione e con l’assunzione di ogni rischio in capo all’esecutore dell’opera o del servizio.
La differenza fondamentale tra i due sta nel fatto che nell’appalto il soggetto esecutore dell’opera è un’impresa medio-grande ben strutturata, laddove il contratto d’opera prevede il diretto coinvolgimento del titolare, sebbene questi possa essere aiutato da familiari e possa avere qualche collaboratore, secondo il modulo operativo della piccola impresa.
Quindi, per distinguere bene l’una tipologia contrattuale dall’altra (visti i confini sottili) è necessario andare a guardare il diverso profilo del modulo operativo: se l’esecutore dei lavori è una vasta impresa, organizzata in più ruoli, allora si tratta di appalto (e l’appaltatore non esegue materialmente i lavori, ma dirige, gestisce, assume e paga i dipendenti). Se invece chi sottoscrive il contratto lavora sostanzialmente in proprio, essendo un professionista o un artigiano, e non dispone di una vera e propria organizzazione imprenditoriale (pur potendo avere dei collaboratori), allora si parla di contratto d’opera.
Insomma la vera differenza sta nell’intervento dell’attività lavorativa personale dell’esecutore, contemplata nel contratto d’opera e non invece nel contratto d’appalto.
(UNITEL NEWS 24 - Sintesi redazionale, 08.03.2013)
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