CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 17 gennaio 2018 n. 272 – Contratti della P.A. – Bando e lettera d’invito – C.d. clausola sociale – Non osservanza – Non ha un automatico effetto escludente – Fattispecie.
La c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente (alla stregua del principio nella specie è stata riformata la sentenza di primo grado secondo la quale una r.t.i. doveva essere esclusa dalla gara di appalto per aver presentato un’offerta economica contrastante con la clausola sociale di cui agli artt. 335 del CCNL “Aziende del Settore Turismo – Pubblici Esercizi”).
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