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Nelle commissioni di gara cumulabili gli incarichi di Rup e presidente

Pubblicato il 09/07/2016
Pubblicato in: Appalti

 

di Antonio Nicodemo e Giovanni F. Nicodemo

Il segretario verbalizzante non va computato nel novero dei membri della commissione di gara in quanto è privo di diritto di voto. La funzione di presidente della commissione di gara può essere assunta anche dal Rup che fisiologicamente svolge attività o funzioni afferenti il contratto cui la gara si riferisce. È quanto stabilisce il Consiglio di Stato con sentenza n. 2812 del 23 giugno 2016 pronunciata dalla quinta sezione.

Il caso


La vicenda oggetto del giudizio riguarda una gara per l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti. L’impresa non aggiudicataria tra le censure proposte contesta la composizione della commissione di gara e, in particolare, la violazione del principio generale che impone un numero dispari di membri, computando a tal proposito tra i componenti della stessa anche il segretario verbalizzante. Sempre a proposito della commissione di gara contesta anche l’attribuzione della funzione di presidenza al Rup denunciando a tal riguardo la violazione dell’articolo 84, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La decisione

La decisione del Consiglio di Stato respinge entrambe le censure.

Sulla composizione della commissione di gara i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che il segretario verbalizzante non fa parte del collegio. Non ha quindi potere di voto e svolge mere attività di supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla Commissione. Sull’argomento la decisione si aggancia ai precedenti giurisprudenziali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5502; sez. II, 12 luglio 1995, n. 1772; sez. II, 27 settembre 1989, n. 894; sez. V, 7 luglio 1987, n. 463; sez. II, 18 febbraio 1981, n. 1307), secondo cui il segretario verbalizzante, in quanto tale, è privo di diritto di voto e non va computato nel novero dei membri della commissione giudicatrice, che costituisce un collegio perfetto con riferimento esclusivamente ai suoi membri effettivi.

Per quanto riguarda la funzione di presidente della commissione il Consiglio di Stato chiarisce che i limiti stabiliti dall’articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006 si riferiscono ai componenti della commissione diversi dal presidente. In particolare, il giudice amministrativo rileva che il dato testuale di cui all’articolo 84, commi 3 e 4, del Dlgs n. 163 del 2006 che dispone che “La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante” e che “I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” consente che la funzione di presidente della commissione sia assunta da chi abbia svolto o svolga attività o funzioni afferenti il contratto cui la gara si riferisce. Ammettendo così che tale posizione possa essere assunta anche dal Rup che fisiologicamente svolge attività o funzioni afferenti il contratto cui la gara si riferisce. A supporto delle conclusioni esposte il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza amministrativa che precisa come nessuna norma impedisce il cumulo di compiti di Rup e di presidente della commissione proprio sulla base del predetto comma 4 del citato articolo 84, che conferma indirettamente la legittimità di tale cumulo prevedendo limiti solo per i commissari diversi dal presidente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5408 e 27 aprile 2012, n. 2445).


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