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L’annosa questione dei subappalti e delle forniture con posa in opera

Pubblicato il 27/08/2015
Pubblicato in: Appalti

Articolo a cura del dott. ing. Pier Luigi Gianforte - Comune di Roseto degli Abruzzi

Nell'ambito professionale una delle problematiche che si appalesa con maggiore frequenza è quella relativa alle comunicazioni effettuate dall’esecutore ai sensi e per gli effetti del comma 11 art.118 del D.Leg.vo 163/2006 ovvero dei contratti cosiddetti similari e non riconducibili a subappalti.

 

Molte di queste comunicazioni vengono contestate dalla stazione appaltante ritenendo, sulla base di interpretazioni della stessa Autorità sui Lavori pubblici che trattasi di veri e propri subappalti a prescindere dalle soglie degli importi.

Trattasi di una problematica di rilevanza non trascurabile poiché eventuali dinieghi possono ritardare le attività di cantiere anche in considerazione della scarsa efficacia delle azioni di replica che possono essere messe in campo dall’impresa esecutrice; l’opposizione al diniego della stazione appaltante può essere infatti proposta con ricorso amministrativo e quindi con ulteriori oneri economici e senza alcuna sicurezza sul raggiungimento dell’obiettivo atteso.

Con una lettura opposta ma parimenti preoccupante anche comunicazioni dell’esecutore condotte ai sensi del comma 11 dell’art. 118 ma non rientranti in tale fattispecie potrebbero determinare una situazione di criticità eccepibile in diverse sedi ( non ultima quella penale) a prescindere dall’eventuale assenza di diniego della stazione appaltante .

Le riflessioni di cui sopra hanno suggerito alla scrivente l’opportunità di svolgere alcune riflessioni prettamente operative sul tema dei subcontratti; ovviamente tali valutazioni richiedono doverosamente alcune premesse generali sul subappalto.

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