Il riferimento imprescindibile in tema di nomina della commissione di gara - nel periodo transitorio – è dato dagli articoli 77 e 216, comma 12, del Codice.
Il comma 12, primo pe-riodo, dell’art. 216, chiarisce che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contrat-to, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
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