La delibera 18/SEZAUT/2016/QMIG fornisce interessanti risposte alle questioni di massima poste in essere in ordine alla corretta interpetazione dell'art.93 del d.lgs. 163/2006
La Corte dei Conti è intervenuta a supporto delle pubbliche amministrazioni, con una pronuncia "chiarificatrice" (delibera 18/SEZAUT/2016/QMIG) sulla corretta interpetazione dell'art.93 del "vecchio" Codice Appalti, il d.lgs 163/2006, da poco aggiornato - ma solamente per le procedure poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia 19 aprile 2016 - dal d.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti).
Nella fattispecie, la Corte dei Conti ha espresso il proprio avviso in merito alle questioni di massima (tre) sollevate, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DL 174/2012, dalle Sezioni regionali di controllo per l'Abruzzo con deliberazione n. 358/2015//QMIG e per il Veneto con deliberazione n. 123/2016/QMIG, tutte incentrate - appunto - sull'interpretazione dell'art. 93, commi 7-ter e seguenti del d.lgs. 163/2006, come introdotti dagli articoli 13 e 13-bis, del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014.
Dopo aver esaminato attentamente le questioni e fornito adeguate motivazioni a corredo, ripercorrendo anche i vari excursus normativi a corredo, la Corte dei Conti ha pronunciato i seguenti principi di diritto:
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