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Incentivi alla progettazione per il RUP e definizione dei collaboratori: interviene la Corte dei Conti

Pubblicato il 23/05/2016
Pubblicato in: Appalti

La delibera 18/SEZAUT/2016/QMIG fornisce interessanti risposte alle questioni di massima poste in essere in ordine alla corretta interpetazione dell'art.93 del d.lgs. 163/2006

La Corte dei Conti è intervenuta a supporto delle pubbliche amministrazioni, con una pronuncia "chiarificatrice" (delibera 18/SEZAUT/2016/QMIG) sulla corretta interpetazione dell'art.93 del "vecchio" Codice Appalti, il d.lgs 163/2006, da poco aggiornato - ma solamente per le procedure poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia 19 aprile 2016 - dal d.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti).

Nella fattispecie, la Corte dei Conti ha espresso il proprio avviso in merito alle questioni di massima (tre) sollevate, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DL 174/2012, dalle Sezioni regionali di controllo per l'Abruzzo con deliberazione n. 358/2015//QMIG e per il Veneto con deliberazione n. 123/2016/QMIG, tutte incentrate - appunto - sull'interpretazione dell'art. 93, commi 7-ter e seguenti del d.lgs. 163/2006, come introdotti dagli articoli 13 e 13-bis, del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014.

Dopo aver esaminato attentamente le questioni e fornito adeguate motivazioni a corredo, ripercorrendo anche i vari excursus normativi a corredo, la Corte dei Conti ha pronunciato i seguenti principi di diritto:

  1. Il riconoscimento dell'incentivo alla progettazione di cui all'art. 93 comma 7-ter del d.lgs. 163/2006 in favore del responsabile unico del procedimento (RUP) non presuppone necessariamente che l'intera attività di progettazione sia svolta all’interno dell'ente;
  2. La nozione di "collaboratori" di cui al comma 7-ter dell’art. 93 del d.lgs. 163/2006 fa riferimento alle professionalità – di norma tecniche - all'uopo individuate in sede di costituzione dell'apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell’opera a regola d’arte e nei termini preventivati;
  3. Gli incentivi previsti e disciplinati dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del d.lgs. 163/2006 possono essere riconosciuti ed erogati in favore delle figure professionali interne esplicitamente individuate dalla norma che svolgano le attività tecniche ivi previste, anche in presenza di progettazione affidata non integralmente a soggetti estranei ai ruoli della stazione appaltante e dagli stessi realizzata.

 

 


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