di Maria Luisa Beccaria
La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 162/2015
Solo in ipotesi del tutto eccezionali le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a collaborazioni esterne.
È un principio generale dell'ordinamento giuridico, ribadito anche dalla Corte dei conti nell'esercizio del controllo successivo sulla gestione relativo agli atti di spesa di importo complessivo superiore a 5mila euro in base all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005.
Invero l'articolo 7 comma 6 del Dlgs 165/2001, l'articolo 1, commi 11 e 42, della legge 311/2004 e le numerose disposizioni che si sono susseguite fino al 2014, obbligano le Pa a fronteggiare le ordinarie competenze istituzionali con le risorse umane e professionali di cui dispongono.
Gli incarichi di studio
Le sezioni riunite della Corte dei conti avevano già chiarito, con la delibera n. 6/2005, che occorre valutare il contenuto dell'atto di conferimento.
Nelle categorie previste dall'articolo 1 commi 11 e 42 della legge 311/2014 sono stati ricondotti, ad esempio, lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente; le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione; gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi e in generale le attività di consulenza consistenti in valutazioni anche propedeutiche all'individuazione di soluzioni nell'interesse dell'amministrazione conferente.
Inoltre gli incarichi di studio possono essere individuati in base al Dpr 338/1994, secondo cui l'incaricato deve consegnare una relazione scritta che illustri i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
Nel caso all'esame della deliberazione della Corte dei conti Piemonte n. 162/2015 è stato considerato anche lo studio finalizzato alla redazione degli atti fondamentali di una costituenda società.
L'avvocato incaricato dal Consorzio valorizzazione rifiuti doveva infatti rendicontare l'attività prestata e consegnare uno schema di Statuto e dei patti parasociali.
Le illegittimità dell'affidamento
Ma non è bastato aver svolto una procedura comparativa. L'atto di affidamento è stato considerato illegittimo perché non corredato dal regolare parere dell'organo di revisione e della verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Invero può incorrere nella responsabilità disciplinare e amministrativa, in base all'articolo 9 comma 1 lettera a) n. 2 della legge 102/2009, il funzionario che impegna una spesa senza accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Un altro profilo di illegittimità è stato riscontrato nella mancata adozione del Piano della performance di cui all'articolo 10 del Dlgs 150/2009, obbligatorio per tutti gli enti locali, senza il quale non si possono assegnare incarichi di collaborazione. Per questi ultimi rilevano l'unicità, la singolarità, la puntualità dell'incarico, la determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale (Corte dei conti Lombardia, parere 178/2014 e la giurisprudenza consolidata).
Mentre l'appalto di servizi ricorre quando il professionista, che riveste normalmente la qualità di imprenditore, sia chiamato a organizzare e strutturare in maniera stabile una prestazione, ad assumere a proprio rischio la gestione e ad adempiere a una obbligazione di risultato.
Rassegna a cura dell’ing. Franco Giuseppe Nappi
Responsabile dell’ Ufficio Tecnico IV Servizio del Comune di Comiziano (NA)
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