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Il nuovo regolamento per la programmazione dei lavori pubblici

Pubblicato il 19/03/2018
Pubblicato in: Appalti

L’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, avente ad oggetto “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, norma la fase di redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici da predisporre/aggiornare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 8 dell’articolo 21 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si debbano definire:

I) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

II) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

III)i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

IV)i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

V) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

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