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Il documento di gara unico europeo apre la strada alla semplificazione delle gare di appalto per i settori ordinari.

Pubblicato il 19/01/2016
Pubblicato in: Appalti

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 2016, infatti, la Commissione europea ha adottato il modello che i Paesi membri dovranno usare per elaborare il documento a decorrere dall'entrata in vigore delle norme di attuazione della direttiva 2014/24 e al più tardi dal 18 aprile 2016.

Il recepimento potrà essere rinviato al 18 ottobre 2018, data di entrata in vigore delle disposizioni sulle comunicazioni elettroniche obbligatorie e fino ad allora potranno coesistere il formato cartaceo e quello elettronico del documento.

Il Dgue è una novità contemplata dall'articolo 59 della Direttiva 24/2014.

Per concorrere basterà una sola autodichiarazione aggiornata sul possesso dei requisti di partecipazione e qualificazione (economico-finanziari/tecnico-professionali, nonché abilitazioni professionali) richiesti dalla stazione appaltante. Il Dgue costituisce prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Servirà per il singolo operatore economico, ciascun membro di un raggruppamento temporaneo e anche l'ausiliario in caso di avvalimento.

Oltre alle informazioni sulla procedura di appalto e sul soggetto committente, che nel caso di gara preceduta da avviso sulla Guce sono compilate in automatico, il Dgue contiene dati relativi all'operatore economico, i criteri di esclusione relativi a condanne penali, al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali, motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali, eventuali altri motivi di esclusione fissati dalla legislazione nazionale, i criteri di selezione.

In esso, inoltre, vanno specificati anche l'autorità pubblica o il soggetto, le banche dati presso il quale la stazione appaltante può acquisire i documenti necessari per le verifiche e la formale dichiarazione del concorrente di fornire documenti complementari.

Le informazioni inserite nel Dgue tramite il servizio elettronico, che la Commissione fornirà gratuitamente, purché ancora valide e pertinenti, possono essere riutilizzate mediante copia-incolla, per esempio delle informazioni presenti in Pc, tablet, server. Di esse resterà responsabile il concorrente che nell'ipotesi di falsità, sarà escluso e penalmente perseguito.

Il documento unico potrà essere usato nelle procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione; nelle procedure negoziate, con più partecipanti, in mancanza di urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione.

Possono non essere richieste ulteriori firme se il Dgue sarà inviato in una procedura aperta a mezzo di posta elettronica con firma elettronica e se sarà inoltrato tramite piattaforma elettronica, cui si accede con autenticazione specifica.

Spetterà al legislatore nazionale adeguare tale innovativo strumento alla normativa vigente in materia di qualificazione SOA e di documentazione amministrativa (articolo 40, commi 1 e 2, Dpr 445/2000).

Si pensi anche all'articolo 13, comma 4, della legge 180/2011 che per le micro, piccole e medie imprese, obbliga le pubbliche amministrazioni a verificare solo i requisiti di idoneità dell'aggiudicatario e alla verifica tramite Avcpass per gli affidamenti di importo superiore a 40mila euro (delibera Avcp 111/2012).

 

Rassegna stampa a cura Ing. Franco Giuseppe Nappi

Responsabile dell’Ufficio Tecnico 4° Servizio

del Comune di Comiziano (NA)


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