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Il Dlgs n. 192/2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed il caso della Circolare Ministeriale prot.n.1293 del 23 gennaio 2013

Pubblicato il 21/02/2013
Pubblicato in: Appalti

(Arch. Malossetti Enrico)

Di recente è stata recepita, con il Dlgs. n. 192 del 2012, la nuova direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2011/7/UE del 16 febbraio 2011).

 

Il recepimento normativo, avvenuto in anticipo rispetto alla scadenza del 16 marzo 2013 fissata dall’art. 12 della direttiva europea, modifica il precedente Dlgs. n. 231 del 2002, di pari oggetto, con lo scopo esplicitamente individuato “di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI”.

Ciò, rispondendo all’urgenza di varare opportuni strumenti normativi di contrasto ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, anche perché “È forte la tendenza, da parte di molte imprese debitrici, a considerare i ritardi di pagamento come un sistema efficace e conveniente per finanziare le proprie attività, mentre per le amministrazioni pubbliche i ritardi di pagamento ai creditori sono spesso un modo semplice, ma ingiustificato, di superare le limitazioni di bilancio, rinviando i pagamenti all'esercizio successivo”.

 

Più volte è stata evidenziata l’importanza e la centralità che le “garanzie di pagamento” hanno nella vita delle imprese, specie nelle attuali condizioni recessive, caratterizzate anche da una generale difficoltà di accesso al credito. Infatti, “Nelle transazioni commerciali tra operatori economici, o tra questi e le amministrazioni pubbliche, accade di frequente che i pagamenti vengano effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Si tratta di prassi che incidono negativamente sulla liquidità delle imprese, pregiudicandone la competitività (specie nel caso delle PMI), e che hanno un effetto negativo sugli scambi commerciali intracomunitari. Nei casi più estremi, i ritardi di pagamento possono essere causa di fallimenti di aziende altrimenti redditizie: un rischio che tende ad accentuarsi nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa particolarmente difficile. “

Il recepimento della Direttiva Comunitaria, avvenuto con il Dlgs n. 192 del 2012, riguarda però solo i ritardi di pagamento, effettuati a titolo di corrispettivo, per la consegna di merci o la prestazione di servizi, così come dal combinato disposto dagli artt.1e2.

Successivamente al Dlgs n. 192 del 2012 viene emanata, in data del 23 gennaio 2013, una circolare Ministeriale in cui si legge “che la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011/UE si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, “ anche se non espressamente menzionati dal decreto di recepimento, poiché “l'espressione «prestazione di servizi» abbraccia inevitabilmente anche i lavori, (???) sia a livello sistematico, rilevando che la disciplina generale, di matrice sovranazionale, in tema di ritardati pagamenti, non può che prevalere su regolamentazioni nazionali con essa eventualmente confliggenti.” (Circ. Ministeriale, del 23/01/2013, prot.n.1293)

Quindi, il Ministero, sulla base di tale interpretazione, sostiene che, anche nel settore dei lavori pubblici, vi sia una tacita abrogazione di quelle disposizioni contenute nel codice dei contratti e nel relativo regolamento di attuazione, “configgenti” con le nuove disposizioni fatte “salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore” . A tal fine, sempre nella circolare, vengono elencate le norme del codice e del regolamento non più applicabili.

Ciò viene affermato dimenticando la c.d.  “clausola di resistenza”  ci cui all’art. Art. 255 c.1 del codice per cui “Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.”

Di fatto va rilevato, a favore del Ministero, che la direttiva europea 2011/7/UE prevede, nel preambolo, che la disciplina di recepimento nazionale debba riguardare “tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche” … omissis … “e pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori.” ed anche “la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile.”

Sicché, dopo l’emanazione del Dlgs n. 192 del 2012, il vice presidente della Commissione Europea A.Tajani, sollecitato dalle associazioni di categoria, in una missiva inviata in data 11/12/12 al Dott. C. Passera, Ministro dello Sviluppo Economico, sottolinea che:
“….vorrei chiarire che la direttiva si applica a tutte le transazioni commerciali tra imprese e tra pubblica amministrazione e imprese e che il suo campo di applicazione riguarda tutti i settori produttivi, senza eccezioni.
In occasione del recepimento della direttiva 2000/35/CE da parte dell'Italia vi furono alcuni dubbi interpretativi che portarono all'esclusione del settore edile dal campo di applicazione della stessa.
Per ovviare a tali dubbi, il legislatore europeo ha ora aggiunto nel preambolo della nuova direttiva un considerando che stabilisce che la nozione di fornitura di merci e di prestazione di servizi dietro corrispettivo include la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile .

L'esclusione del settore edile dal campo di applicazione della nuova direttiva così come gli altri rilievi di cui sopra rappresenterebbero serie lacune nel recepimento della direttiva contro i ritardi di pagamento, che mi preme segnalar Le in via preventiva.”

Ma, considerata la specificità del settore dei lavori pubblici, non è peregrina l’ipotesi che il legislatore abbia voluto rinviare il recepimento ad un’organica disciplina di adozione, con rivisitazione del codice dei contratti e del relativo regolamento, oltre ad un’eventuale rimodulazione del Art. 118 del Dlgs 163/06 ed Art. 170 del Dpr. 207/10.
Queste le ragioni della Circolare Ministeriale n.1293/13 che comunque, per sua natura, non è fonte di diritti ed obblighi e non può in alcun modo modificare o completare una normativa, anche se per compensare eventuali carenze del legislatore.

Arch. Malossetti Enrico


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