L'effettuazione del sopralluogo non può considerarsi obbligatoria per il gestore uscente del servizio da affidare, con la conseguenza che è da ritenere illegittimo il provvedimento di esclusione motivato con la mancata effettuazione dello stesso.
Ciò in quanto il sopralluogo è finalizzato a consentire che i concorrenti possano conoscere nel dettaglio lo stato dei luoghi e le condizioni in cui le prestazioni devono essere effettuate; tale finalità non ha ragion d'essere nei confronti del gestore uscente, che ha già perfetta conoscenza delle indicate circostanze, avendo svolto le prestazioni in virtù del precedente rapporto contrattuale.
Sono questi i principi affermati dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597, il cui interesse si incentra sulla lettura sostanzialistica e non meramente formale che viene fornita dell'obbligo di sopralluogo.
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