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Grandi opere, la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme dello Sblocca Italia.

Pubblicato il 23/01/2016
Pubblicato in: Appalti

La Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme dello Sblocca Italia dove non prevedono il dovuto coinvolgimento delle Regioni in decisioni relative alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture e grandi opere sul territorio dell'ente territoriale.

La declaratoria di illegittimità segue al ricorso della Regione Puglia deciso con la sentenza n. 7 del 21/01/2016 e incentrato su alcune disposioni dell'articolo 1 del decreto legge 133/2014 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).

 

Al centro della vicenda, tra le altre questioni, vi è la realizzazione della nuova tratta ferroviaria Bari-Napoli, i cui progetti sarebbero approvati senza il coinvolgimento della Regione con la partecipazione del proprio Presidente nel Cipe in composizione allargata, ma con la chiamata in sussidiarietà (commi 2 e 4).

Altro punto del ricorso riguarda, invece, l'attribuzione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della redazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, che individua le linee ferroviarie su cui intervenire con opere di interesse pubblico nazionale o europeo (comma 10bis).

Infine, sono state impugnate le misure che assegnano un termine acceleratorio ai fini dell'approvazione, da parte del Ministero dei contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e i gestori degli aeroporti di interesse nazionale (comma11).

La Regione ha ottenuto ragione su tutti i rilievi per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione che regolano l'esercizio della funzione legislativa tra Stato e Regioni. La Regione Puglia ha sostenuto che l'ambito del ricorso fosse quello della competenza legislativa concorrente, «governo del territorio», «grandi reti di trasporto e di navigazione» e «porti e aeroporti civili» (terzo comma dell'articolo 117).

econdo l'ente territoriale a partire dalla sentenza n. 303/2003 della stessa Consulta in tali materie sarebbe preclusa allo Stato «l'allocazione a livello centrale delle funzioni amministrative, se non mediante una chiamata in sussidiarietà e nel rispetto delle garanzie partecipative previste a tal fine a favore delle Regioni interessate.».  L'articolo 1, commi 2 e 4, del Dl n. 133 riferito alle opere della tratta ferroviaria Napoli-Bari.

L'articolo 161, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce), prevede che l'approvazione dei relativi progetti dovrebbe avvenire d'intesa tra Stato e Regioni, nell'ambito del Cipe allargato al Presidente della Regione interessata. Mentre il comma 1 dell'articolo 1 del Dl 133, che non è stato impugnato nomina invece l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa «Commissario per la realizzazione delle opere», sicché quest'ultimo subentra alla competenza del Cipe nell'approvazione dei progetti e provvede a convocare la conferenza di servizi e a bandire le gare.

In tal modo viene toccato il riparto legislativo concorrente del «governo del territorio» e delle «grandi reti di trasporto» limitando il coinvolgimento regionale conseguente alla chiamata in sussidiarietà e, privando la Regione delle garanzie attive nell'ambito del Cipe a composizione allargata.  Stessa violazione del corretto riparto legislativo viene individuata nell'articolo 1, comma 10-bis, che conferisce al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di redigere il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria con l'individuazione delle linee su cui fare gli interventi. Infatti, lo Stato avrebbe operato una chiamata in sussidiarietà senza prevedere un adeguato coinvolgimento regionale. La questione è fondata, nella parte in cui la norma impugnata non prevede che il piano sia redatto d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La Corte stigmatizza la norma illegittima perché realizza un' errata parcellizzazione su una materia che invece, trova il suo naturale respiro unitario nella Conferenza. Infine, per la Consulta il comma 11 dello stesso articolo 1 è illegittimo nella parte in cui non prevede - ai fini dell'approvazione dei contratti di programma tra l'Enac e i gestori degli aeroporti nazionali - il parere della Regione.

Per i giudici di legittimità la funzione amministrativa è stata, infatti, assegnata allo Stato, senza alcun coinvolgimento regionale.

a cura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico

4° Servizio del Comune di Comiziano (NA)

Ing. Franco Giuseppe Nappi


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