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Gara d`appalto - Criterio offerta economicamente piu` vantaggiosa - Valutazione offerta tecnica - Attribuzione punteggio numerico - Presuppone predeterminazione analitica elementi di valutazione ed in

Pubblicato il 08/04/2010
Pubblicato in: Appalti

Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno sez.I 25/3/2010 n. 2318 Maggioli Editore

GARA D`APPALTO - CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU` VANTAGGIOSA - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO NUMERICO - PRESUPPONE PREDETERMINAZIONE ANALITICA ELEMENTI DI VALUTAZIONE ED INDICATORI VALENZA TECNICA

Nelle procedure per l’aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata, mediante l’attribuzione di un mero punteggio numerico, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con l’individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta, per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico - qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria (T.A.R. Lazio, I, 4 novembre 2009, n. 10828).

N. 02318/2010 REG.SEN.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Maxima s.n.c. di Giovanni Mansi & C., rappresentato e difeso dall`avv. Paolo Sansone, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Sapri, in persona del Sindaco p.t.;

nei confronti di

Pilla s.r.l.;

e con l`intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Produttori di Componenti e Accessori Votivi, rappresentato e difeso dall`avv. Paolo Sansone, con domicilio eletto in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;

per l`annullamento

previa sospensione dell`efficacia

del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore della ditta controinteressata della fornitura di n. 324 portafiori e n. 324 lampade votive, comunicato con nota prot. n.015262 del 30 novembre 2009 del Comune di Sapri e trasmesso a mezzo fax in data 1° dicembre 2009, e del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 481 del 23.12.2009

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell`art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuta la fondatezza della censura con la quale viene dedotta l’insufficienza motivazionale della mera attribuzione dei punteggi numerici, relativamente alla valutazione delle offerte tecniche, con particolare riferimento al profilo "caratteristiche estetiche e funzionali", non dettando la lex specialis più precisi criteri orientativi della valutazione rimessa, sul punto, alla commissione giudicatrice, tali da consentire la percezione del percorso tecnico-valutativo da essa compiuto ai fini della assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti;

Richiamato, sul punto, il conforme orientamento giurisprudenziale, a mente del quale "nelle procedure per l’aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata, mediante l’attribuzione di un mero punteggio numerico, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con l’individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta, per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico - qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria" (T.A.R. Lazio, I, 4 novembre 2009, n. 10828);

Evidenziato il carattere decisivo dei punteggi attribuiti dalla commissione relativamente al suddetto profilo ai fini della formazione della graduatoria conclusiva, con particolare riguardo alla posizione dell’impresa ricorrente e di quelle che la precedono nella suddetta graduatoria;

Ritenuto conseguentemente che la domanda di annullamento proposta con il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento, potendo dichiararsi l’assorbimento delle doglianze non esaminate;

Ritenuto di condannare il Comune intimato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 3.500;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 212/2010 e sui relativi motivi aggiunti:

- lo accoglie ed annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati;

- condanna il Comune intimato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 3.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall`autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 con l`intervento dei Magistrati:

Giovanni De Leo, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25/03/2010.



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