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Di norma la presidenza della Commissione di concorso negli Enti Locali spetta al dirigente

Pubblicato il 04/04/2018
Pubblicato in: Appalti

L’art. 107 comma 3 lett. a) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che la Presidenza della Commissione di concorso sia attribuita ai rispettivi Dirigenti degli enti locali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’Ente: come affermato dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Toscana, sez. III, sent. 8 marzo 2018, n. 353), la finalità della disposizione è quella di rendere i dirigenti effettivamente responsabili del buon esito dell’azione amministrativa ad essi demandata e, quindi, siano titolari di poteri amministrativi che nel corso dei vari procedimenti devono essere esplicati.

Si è affermato, infatti, che l'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui impone ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara assumendo la responsabilità delle relative procedure, va inteso nel senso della sussistenza di un vero e proprio dovere per il dirigente di assumere la presidenza della commissione tutte le volte che ciò risulti dal regolamento o dallo statuto dell'ente e sia conforme al raggiungimento di obiettivi di efficienza e buon andamento (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 novembre 2009, n. 6872; TAR Puglia, Lecce sez. II, sent. 25 giugno 2007, n. 2510; TAR Molise, sent. 19 dicembre 2005, n. 1183)


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