Ufficio Tecnico 10/2010
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QUESITO
L’art. 34 del d.P.R. 380/2001 obbliga la demolizione delle opere realizzate in difformità oppure si può applicare una sanzione pari al doppio del costo di produzione stabilito ai sensi della legge 392/1978. Il costo di produzione da prendere in considerazione è quello attuale rideterminato in base ai dati ISTAT oppure è quello nel momento in cui l’immobile è stato ultimato?
Si precisa che l’immobile è stato ultimato nel 1976, e quindi il dirigente dell’U.T.C. mi ha risposto che non c’è una legislazione precisa e che ci sono diverse sentenze che si contraddicono tra loro.
RISPOSTA
Come rilevato in premessa al quesito, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001, l’ammontare della sanzione pecuniaria, che si applica quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità è pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Le difficoltà di interpretazione discendono dalla circostanza che la legge sull’equo canone, alla quale la norma riachiamata fa espresso rinvio, è da tempo abrogata e non si provvede da anni ad aggiornare i costi di produzione. Per tale motivo alcuni regolamenti edilizi comunali, preso atto che i criteri della legge 392/1978 non sono più applicabili, hanno adottato nuovi metodi per la determinazione delle sanzioni, che rispondano a parametri di equità e semplicità di applicazione.
In assenza di diverse disposizioni regolamentari, si ritiene, ad ogni modo, che la fattispecie possa essere inquadrata facendo riferimento al tenore letterale dell’art. 33 del t.u.
Tale norma, sebbene relativa ad interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, offre elementi certi di valutazione applicabili
anche alla fattispecie, nella parte in cui espressamente dispone che l’ultimo costo di produzione è determinato con decreto ministeriale “aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione”.
Il riferimento alla data di esecuzione dell’abuso induce a concludere che la stima delle opere abusive debba essere effettuata considerando lo stato dell’immobile all’epoca della realizzazione dell’intervento, non già il costo attuale al momento della applicazione della sanzione (v. T.A.R. Napoli, sez. II, 11 luglio 2006, n. 7393). Nella fattispecie l’intervento abusivo risulta ultimato nel 1976. In applicazione dell’art. 22 della legge 392/1978, riguardante gli immobili ultimati successivamente al 31 dicembre 1975, si ritiene corretto determinare la sanzione aggiornando i valori del costo base del 1967 mediante gli indici ISTAT relativi al costo di produzione per l’edilizia residenziale.
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