Giurisdizione in materia di contratti della P.A.
Ribadisce la sussistenza della giurisdizione del G.A. per le controversie, anche risarcitorie, relative alla fase antecedente la stipula del contratto di appalto, ancorchè la P.A. abbia instaurato, dopo l’aggiudicazione, una fase interlocutoria volta ad anticipare alcune prestazioni afferenti all’oggetto dell’instaurando rapporto.
Sia gli artt. 6 e 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, che l’art. 133 del cod. proc. amm. hanno attribuito esclusivamente al giudice amministrativo il contenzioso sulla procedura di affidamento dell’appalto, restando devolute al giudice civile le vertenze afferenti al contratto e alla sua esecuzione, dato che esse ineriscono a diritti e obblighi scaturenti dal contratto stesso.
Rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. una controversia relativa all’aggiudicazione di una gara di appalto, ove non si sia mai giunti alla stipulazione del contratto, a nulla rilevando che dopo l’aggiudicazione – e su esclusivo impulso della P.A. appaltante – si sia aperta una fase interlocutoria volta ad anticipare alcune prestazioni afferenti all’oggetto dell’instaurando rapporto d’appalto, in realtà mai più instaurato per effetto della deliberazione di annullamento in autotutela della già dichiarata aggiudicazione, per carenza di copertura finanziaria. Pertanto, in tale ipotesi, mancando il contratto d’appalto, perchè mai stipulato, si è rimasti nella fase di quel procedimento ad evidenza pubblica connotato da una mera aggiudicazione seguita da annullamento in autotutela.
L’azione di risarcimento del danno per responsabilità in relazione ad una procedura di affidamento di appalto di opere pubbliche per attività amministrativa non conforme a buona fede appartiene alla giurisdizione del comparto TAR – Consiglio di Stato, avendo pur essa per oggetto atti o provvedimenti della procedura concorsuale obbligatoria, nonchè relativi all’individuazione del contraente a seguito dell’aggiudicazione, e comunque inerenti alla fase antecedente alla stipulazione del contratto di appalto. Sono, dunque, comprese nella giurisdizione amministrativa anche le liti concernenti il risarcimento del danno da responsabilità della P.A. per il mancato rispetto delle norme di correttezza, regole la cui violazione si concretizza quando siano venuti meno gli atti della fase pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi, che avevano ingenerato affidamento di buona fede e in special modo l’eventuale esecuzione anticipata, però senza alcun seguito contrattuale.
Sussiste la responsabilità del soggetto pubblico quando l’Amministrazione, dopo avere indetto una gara di appalto e pronunciato l’aggiudicazione, ne disponga la revoca per carenza delle risorse finanziarie occorrenti. In tale ipotesi, infatti, la responsabilità risale alla mancanza di vigilanza e coordinamento sugli impegni economici che l’amministrazione aveva assunto quando la procedura di evidenza pubblica era stata avviata, emettendo atti sulla cui legittimità aveva confidato il soggetto aggiudicatario, in special modo se proceda ad esecuzione anticipata su sollecitazione della parte pubblica.
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