TAR UMBRIA, SEZ. I – sentenza 4 dicembre 2015 n. 559 (sulla validità o meno delle comunicazioni della P.A. appaltante a mezzo fax nel caso in cui la lex specialis richieda espressamente l’autorizzazione dei concorrenti a ricevere le comunicazioni con tale mezzo ove comunque la ditta interessata abbia indicato il numero del fax nell’offerta.) – Pres. Lamberti, Est. Amovilli – Impresa Diesse Electra s.p.a. (Avv.ti Negrini Levito e Beltrani) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Toscana Umbria, sede di Perugia (Avv.ra Stato) – (respinge).
1. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Decadenza ex art. 113, comma 4, D.lgs. n. 163 del 2006 – Per mancata produzione della documentazione necessaria per la stipula del contratto – Nel caso di diffida inutilmente diretta dalla P.A. alla ditta interessata a produrre detta documentazione, inviata a mezzo fax e regolarmente ricevuta al numero di fax della sede legale dell’impresa indicato negli atti di gara – Legittimità.
2. Contratti della P.A. – Gara – Comunicazioni a mezzo fax – Nel caso in cui la ditta abbia indicato nell’offerta il proprio numero di fax – Validità – Circostanza che la lettera di invito, ex art. 79, comma 5 quinqiues, D.lgs. 163 del 2006, preveda espressamente l’autorizzazione dei concorrenti a ricevere le comunicazioni inerenti la gara a mezzo fax – Irrilevanza.
1. Legittimamente una stazione appaltante, ai sensi dell’art. 113, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, ha dichiarato la decadenza dall’aggiudicazione di una gara, per mancata produzione della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di appalto e, in particolare, per mancata costituzione della garanzia, ove:
a) la stazione appaltante abbia infruttuosamente diretto alla ditta aggiudicataria, a mezzo fax, un atto di diffida a produrre detta documentazione entro un dato termine;
b) l’atto di diffida sia stato regolarmente ricevuto al numero di fax della sede legale dell’impresa indicato negli atti di gara, come da rapporto di trasmissione prodotto dall’Amministrazione;
c) la ditta interessata non abbia né allegato né tantomeno provato eventuali malfunzionamenti del fax da essa stessa indicato in sede di offerta.
2. Ai fini della validità di comunicazioni a mezzo fax da parte della P.A. appaltante ad una ditta che ha partecipato alla gara nessuna rilevanza può essere attribuita alla clausola della lettera di invito, ex art. 79, comma 5 bis, d.lgs. n. 163/2006, richiedente espressamente l’autorizzazione preventiva dei concorrenti a ricevere le comunicazioni inerenti la gara a mezzo fax, nel caso in cui comunque la ditta interessata abbia indicato il proprio numero di fax nell’offerta economica presentata per partecipare alla gara, valendo sostanzialmente tale indicazione come autorizzazione implicita ai sensi del citato art. 79 del codice contratti pubblici (1).
(1) Ha ammesso lealmente la sentenza in rassegna che parte della giurisprudenza ritiene che nelle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici, la comunicazione mediante fax non possa rappresentare uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza dell’aggiudicazione e/o di un atto o documento, nel caso in cui non sia stata espressamente autorizzata dal concorrente; ciò perché, in base alla disposizione normativa di cui al comma 5 bis dell’art. 79, D.lgs. n. 163 del 2006, la comunicazione a mezzo fax degli atti di una procedura di evidenza pubblica è consentita “solo se espressamente autorizzata dal concorrente” (T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, 12 dicembre 2012, n. 1171; Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2012, n. 4116, in LexItalia.it. pag.http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-07-11.htm).
Ha osservato tuttavia che, anche volendo ritenere imprescindibile l’autorizzazione della ditta interessata, nella specie richiesta dalla lex specialis, la comunicazione attraverso fax, il cui numero è stato espressamente riportato dalla società offerente nell’offerta economica presentata per partecipare alla gara quale sede legale dell’impresa, e della cui ricezione esiste rapporto negli atti di causa, costituisce mezzo di comunicazione sufficiente a fondare la conoscenza del procedimento e della sua lesività, valendo sostanzialmente tale indicazione come autorizzazione implicita ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del codice contratti pubblici.
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