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Attribuzione al personale comunale dell’indennità di bilinguismo

Pubblicato il 09/07/2010
Pubblicato in: Appalti

Consiglio di Stato sez.V 27/4/2010 n. 2352 Maggioli Editore

Pubblico impiego – Regioni a statuto speciale – Dipendenti comunali – Indennità di bilinguismo – Attribuzione – Presupposti

Dal tenore dell’art. 60 del d.P.R. 13.5.1987, 268 (che così dispone: “al personale in servizio negli enti di cui al precedente articolo 1 […] in cui vige istituzionalmente con caratteri obbligatorietà il sistema di bilinguismo, aventi sede in altri regioni a statuto speciale è attribuita un`indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige”) emerge in maniera chiara come l`indennità di bilinguismo attribuita ai dipendenti degli enti locali non spetti a quel personale che non abbia uno specifico obbligo di utilizzare la lingua (nel caso di specie slovena) nel rapporto tra le istituzioni e gli utenti. Tale obbligo, che potrebbe originare solo da una legge dello Stato, non sembra possa rinvenirsi nella stessa norma in esame, in quanto essa disciplina semplicemente il trattamento economico e ricollega l`indennità di bilinguismo ad una specifica professionalità. Inoltre, il pagamento dell`indennità di bilinguismo avrebbe bisogno del riconoscimento di una specifica professionalità dei dipendenti degli enti locali; professionalità desumibile dal superiore specifico esame di lingue che attribuisca una speciale abilitazione sul modello di bilinguismo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6374 del 1998, proposto da:
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

Comune di Sgonico, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE n. 00458/1998, resa tra le parti, concernente ATTRIBUZIONE AL PERSONALE COMUNALE DELL`INDENNITA` DI BILINGUISMO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell`udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il Cons. G. Paolo Cirillo e nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Comune di Sgonico impugnava avanti al TAR Friuli Venezia Giulia il provvedimento con cui il Comitato provinciale di controllo di Trieste aveva annullato la deliberazione consiliare n. 54 del 24 maggio 1988, avente ad oggetto il riconoscimento di una indennità di bilinguismo in favore dei dipendenti comunali.
Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo che la protezione delle minoranze linguistiche garantita dalla Costituzione dalle disposizioni legislative statutarie e regolamentari concernenti la facoltatività dell’uso dello sloveno nei rapporti con l`amministrazione ed il bilinguismo dei dipendenti del comune forma un quadro normativo incompatibile con la supposta illegittimità delle disposizioni concessive dell`indennità di cui all`art. 60 del d.p.r. 13 maggio 1987 n. 268.
Ha proposto appello la regione Friuli Venezia Giulia deducendo l`erroneità dell’interpretazione del giudice di primo grado della norma indicata, laddove non ha considerato che il presupposto per la sua applicabilità è costituito dal carattere istituzionale del sistema di bilinguismo, carattere che nel caso di specie va escluso.
Il comune non si è costituito.
La causa è stata trattenuta indecisione all`udienza del 3 novembre 2009.

DIRITTO

L`appello è fondato.
La questione proposta dal gravame in trattazione è stata già esaminata dal Consiglio di Stato (Sez. V, 6 febbraio 1999, n. 123; Sez. IV, 31 maggio 2003 n. 3027) e la sezione intende adeguarsi a tale indirizzo, non essendo emersi elementi tali da indurre la medesima a discostarsene.
L`articolo 60 del d.p.r. 13 maggio 1987, 268 così dispone: <<al personale in servizio negli enti di cui al precedente articolo 1… in cui vige istituzionalmente con caratteri obbligatorietà il sistema di bilinguismo, aventi sede in altri regioni a statuto speciale è attribuita un`indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino alto Adige>>.
Dal tenore della norma emerge in maniera chiara come l`indennità di bilinguismo attribuita ai dipendenti degli enti locali non spetti a quel personale che non abbia uno specifico obbligo di utilizzare la lingua, nel caso di specie slovena, nel rapporto tra le istituzioni e gli utenti. Tale obbligo, che potrebbe originare solo da una legge dello Stato, non sembra possa rinvenirsi nella stessa norma in esame, in quanto essa disciplina semplicemente il trattamento economico e ricollega l`indennità di bilinguismo ad una specifica professionalità.
Inoltre, il pagamento dell`indennità di bilinguismo avrebbe bisogno del riconoscimento di una specifica professionalità dei dipendenti degli enti locali; professionalità desumibile dal superiore specifico esame di lingue che attribuisca una speciale abilitazione sul modello di bilinguismo.
Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, poiché il Comune non ha mai dedotto che i dipendenti, cui era stato riconosciuto il trattamento economico in esame, erano stati assunti previo superamento di un esame specifico teso a dimostrare il loro bilinguismo.
In conclusione l`appello va accolto.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di entrambi gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l`appello proposto e, in riforma dell`impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall`autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l`intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere, Estensore
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere

 

 

 

L`ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione



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