ARTICOLO SULL'INCENTIVO PUBBLICATO SU APPALTI E CONTRATTI IN DATA 06/06/2013
Rapporto esistente fra l’incentivazione di cui all’art.92 del codice ed i lavori di manutenzione straordinaria/ordinaria nonché i lavori in economia.
Con Deliberazione del 10/5/2013 n. 24 la Corte dei Conti della Liguria ritiene che l’incentivazione ex art.92 del codice non vada erogata “in presenza di lavori di ordinaria manutenzione o di importo assai contenuto – quali quelli in economia – che assai difficilmente possono presentare problematiche di particolare complessità” per cui “ i dipendenti non abbiano diritto all’incentivo del 2% trovandosi in presenza di attività appunto ordinaria il cui espletamento è ricompreso nei doveri di ufficio e che pertanto è già remunerata dalla retribuzione omnicomprensivamente erogata.”
Con ciò, accodandosi al costante giudizio espresso dalla Corte dei Conti della Toscana, che sostiene come “l’art. 92 presuppone l’attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’intera opera pubblica progettata. Quanto espresso pare escludere dal novero delle attività retribuibili con l’incentivo in questione i lavori di manutenzione ordinaria, peraltro finanziati con risorse di parte corrente del bilancio. Lo stesso può concludersi in riferimento ai lavori in economia, siano essi connessi o meno ad eventi imprevedibili”.
Giudizi che, di fatto, si discostano dalla ratio della norma volta al “riappropriamento delle funzioni tecniche da parte dell'Amministrazione.” ....“al fine di ottenere la massima funzionalità, efficienza ed economicità di gestione con i più bassi costi e tempi di realizzazione” (circ. Di Pietro.
Inoltre, nella stessa circolare, si afferma, contrariamente a quanto ammesso dalla corte, che “ Ormai anche negli interventi apparentemente meno complessi è necessario il concorso di una pluralità di esperienze in differenziate discipline specifiche (civile, impiantistica, elettronica, informatica, geotecnica, ecc.) da coordinare in un unico ambito unitario al fine di ottenere la massima funzionalità, efficienza ed economicità di gestione con i più bassi costi e tempi di realizzazione” Tant’è vero che la norma si è evoluta, estendendo l’ambito di applicazione ben oltre l’iniziale attività di progettazione prevista dall’originario art.18 della 109/94, includendo fra i beneficiari anche “ il responsabile del procedimento , gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.” Art.18 della 109/94 “1.
In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, puo' essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.”
Dal combinato disposto dall’art.3 ed art.92 si evince come l’incentivazione è dovuta per tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere; intendendo per opera il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Diversamente da quanto affermato dalle Corti, non esiste nell’attuale legislazione sui lavori pubblici una differenziazione fra i vari tipi di manutenzione oggetto di incentivazione ex art.92 dlgs163/06. Ovvero, non è applicabile, nel merito, nessuna interpretazione restrittiva che consenta di escludere dall’incentivazione le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria.
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