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Applicazione della sanzione per la mancata esposizione del cartello di cantiere.

Pubblicato il 02/05/2011
Pubblicato in: Appalti

L’articolo 27 del dPR n. 380 del 2001, stabilisce che il titolare del permesso di costruire (o Dia) esponga il cartello di cantiere che contenga i dati del provvedimento abilitativi, il nominativo del direttore dei lavori e dell’impresa costruttrice, oltre agli altri soggetti che hanno espletato altre prestazioni professionali, quali il progettista dei c.a., eventuale direttore delle opere in c.a., il coordinatore della sicurezza, etc.
Se nel Regolamento Edilizio del comune non vi è una norma che prescriva la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata esposizione del cartello, la stessa si applica con riferimento all’articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’articolo 16, legge n. 3 del 2003, da 25 euro a 500 euro.
La violazione delle disposizioni regolamentari era contenuta nel T.U. della legge comunale e provinciale del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il cui articolo 106 stabiliva la sanzione (contravvenzione) da applicare in caso di mancata regolamentazione.
Con la legge 8 giugno 1990, n. 142 sull’Ordinamento degli enti locali è stato abrogato il R.D. 383/34, tranne alcuni articoli tra i quali l’articolo 106 (articolo 64).
Successivamente, con l’entrata in vigore del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. leggi sull’Ordinamento degli enti locali), l’articolo 7-bis (aggiunto dall’articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 dopo un periodo di vuoto legislativo al riguardo), ha stabilito nuove sanzioni amministrative e abrogato definitivamente il R.D. 383 del 1934 (articolo 274).

6 maggio 2010.

Antonio Gnecchi


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