Per importi inferiori ad €. 40.000,00 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, con una determinazione semplificata che riporti le ragioni della scelta.
Risulta palese che l’agire in modo corretto prevede che, nel caso di affidamento diretto, il rispetto del principio di rotazione debba considerarsi in modo restrittivo escludendo la possibilità di affidare all’operatore uscente (salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati).
La discrezionalità del RUP, in questo caso, risulta essere molto alta, tale da includere questa situazione fra quelle potenzialmente più a rischio fra i procedimenti a rischio corruzione.
Se vogliamo anche puntualizzare sulla differenza di termini tra “motivazione” e “ragioni della scelta del fornitore”, troviamo in quest’ultima definizione (art. 32, comma 2, a seguito delle modifiche apportate dal Correttivo appalti) una differenza di impostazione. La motivazione include elementi oggettivi, soggettivi, la situazione economica del settore, ecc., mentre le ragioni della scelta del fornitore riguardano l’analisi degli elementi oggettivi che il RUP deve raccogliere per supportare la sua scelta.
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