Banche e istituti finanziatori devono essere coinvolti in anticipo nelle scelte sulle opere pubbliche da realizzare con capitali privati. Anche il Dl 69 – convertito nella legge 98/2013 dal Parlamento – con alcune modifiche agli articoli 143 e 144 del Codice degli appalti pubblici introduce una serie di importanti novità volte a creare le condizioni concrete per favorire la "bancabilità" e quindi il closing finanziario (ovvero il contratto di finanziamento) delle iniziative realizzate in concessione di lavori pubblici.
La principale novità consiste nel richiedere un costruttivo coinvolgimento degli istituti di credito, già dall'avvio della procedura di gara lanciata per affidare la concessione: lo scopo è quello di arrivare – diversamente da quanto è avvenuto sino a oggi – al closing finanziario a breve distanza dalla sottoscrizione del contratto di concessione con la stazione appaltante, in linea con le best practice europee.
Per la prima volta l'istituto finanziatore diventa anche formalmente uno degli attori con cui le amministrazioni pubbliche dovranno dialogare per poter impostare da subito l'operazione in modo che essa sia bancabile. Infatti il decreto "del fare" prevede che, se la concessione viene affidata con la procedura ristretta, la stazione appaltante può indire – prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte – una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare offerte al fine di verificare le eventuali criticità del progetto sotto il profilo della finanziabilità. In questo modo l'amministrazione può adeguare già gli atti di gara in funzione delle indicazioni ricevute e garantire l'effettiva coerenza dell'iniziativa con gli attuali parametri di bancabilità.
Anche in caso di procedura aperta, il bando di gara può prevedere che l'offerta sia corredata da una dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori con cui essi manifestano l'interesse a finanziare l'operazione. Non si tratta a rigore di un impegno vincolante da parte della banca, ma in ogni caso si creano anche concrete aspettative che poi quell'istituto di credito finanzierà l'iniziativa, dal momento che la manifestazione di interesse deve essere prestata tenendo conto dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario, e quindi all'esito – si suppone – di una approfondita valutazione della disciplina di concessione e della relativa matrice dei rischi.
Sempre nella prospettiva di agevolare il reperimento di capitale di debito, il Dl 69 ritorna sul tema cruciale dell'equilibrio economico-finanziario e chiarisce in modo fermo che quando per qualsiasi motivo indipendente dal concessionario, dovuto principalmente a un evento di cambiamento nella normativa, la sostenibilità dell'iniziativa è alterata, sorge sempre il diritto del privato a rivedere la concessione al fine di ristabilirne l'equilibrio. A ciò si lega la necessità, introdotta con il decreto, di:
- definire nella convenzione i presupposti e le condizioni su cui si basa l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione;
- ancorare la definizione di equilibrio economico-finanziario a puntuali indicatori di redditività e di sostenibilità del debito;
- disciplinare in modo puntuale modalità e tempistiche di verifica dell'equilibrio.
Le banche, chiamate a intervenire in sede di consultazione preliminare e a manifestare il proprio interesse a finanziare l'operazione, avranno per l'appunto un ruolo decisivo nel dare alla stazione appaltante da subito indicazioni su come scrivere proprio queste previsioni della convenzione, che sono cruciali per la bancabilità dell'iniziativa.
Da adesso in poi la palla passa alle stazioni appaltanti chiamate a implementare le novità del decreto nel contesto concreto della gara e delle sue regole di trasparenza, imparzialità e par condicio. Anche se il legislatore è stato chiaro sul fronte del rischio finanziario: esso rimane a carico del concessionario e se entro un congruo termine fissato dal bando di gara – e comunque non superiore a 24 mesi dall'approvazione del progetto definitivo – il contratto di finanziamento non viene sottoscritto, la concessione va risolta e al privato non è dovuto alcun rimborso per le spese sostenute, neppure per quelle di progettazione.
Altra novità di rilievo per i lavori pubblici destinata a trovare l'ampio consenso delle imprese colpite dalla crisi economica riguarda la reintroduzione dell'anticipazione del prezzo d'appalto nella misura del 10%, in deroga al divieto già previsto dai tempi della legge Merloni.
Con la versione finale del decreto legge, l'anticipazione del prezzo prima prevista come una facoltà della stazione appaltante, è diventata obbligatoria per la Pa che la dovrà pubblicizzare nel bando. È questa una misura concreta che potrà dare ossigeno alle imprese di costruzione fino al 31 dicembre 2014 e varrà per i lavori oggetto di bandi pubblicati dopo mercoledì 21 agosto, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
La norma (articolo 26-ter) specifica che nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
Le misure
LE AUTORIZZAZIONI
La dichiarazione
A rafforzamento del principio di bancabilità dell'opera pubblica il Dl 69 specifica che all'atto della consegna dei lavori il concedente deve dichiarare di disporre di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa e che esse sono legittime, efficaci e valide.
Tra le cause più frequenti di ritardo e di incertezza nella realizzazione di questi interventi c'è proprio l'indisponibilità di tutte le autorizzazioni. In particolare, quando il prezzo è rappresentato dalla cessione di beni immobili il beneficio per il concessionario dipende dalla loro adeguata valorizzazione che però presuppone un quadro autorizzatorio completo, certo e coerente con le destinazioni dal punto di vista urbanistico.
LE BANCHE - La consultazione preliminare
Viene promosso un più tempestivo e concreto coinvolgimento degli istituti finanziatori già a partire dalla procedura di affidamento della concessione di lavori pubblici. In un mercato del credito che ha serie difficoltà ad erogare prestiti alle imprese, la bancabilità delle iniziative in finanza di progetto per essere migliorata richiede che i soggetti finanziatori vengano coinvolti dall'inizio: questo avviene attraverso il meccanismo della consultazione preliminare prima della presentazione delle offerte e attraverso la manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, acquisita anche questa prima della conclusione della gara con cui si individua il partner privato.
LE CONSULTAZIONI - La procedura a inviti
Nelle concessioni affidate con la procedura ristretta (a inviti) la stazione appaltante può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare offerta al fine di verificare le eventuali criticità del progetto sotto il profilo della finanziabilità. Alla fine della consultazione l'amministrazione adeguerà gli atti di gara in funzione delle indicazioni ricevute in modo da garantire l'effettiva coerenza dell'iniziativa con i correnti parametri di bancabilità. Il nuovo termine di presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione agli interessati.
L'INTERESSE - L'impegno della banca
Nelle procedure aperte il bando di gara può prevedere che l'offerta sia corredata da una dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori che manifestano l'interesse a finanziare l'operazione. Per rendere la manifestazione di interesse il più possibile effettiva – e comunque più incisiva del mero «preliminare coinvolgimento» delle banche previsto dalla normativa precedente – viene richiesto che la manifestazione di interesse venga prestata in considerazione anche dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario e quindi sulla base di una approfondita valutazione della disciplina di concessione e della matrice dei rischi dell'iniziativa.
LA RISOLUZIONE - La mancata sottoscrizione
I contratti di concessione prevedono la risoluzione del rapporto nel caso in cui entro un congruo termine fissato dal bando di gara e comunque non superiore a 24 mesi dall'approvazione del progetto definitivo non dovesse venire sottoscritto il contratto di finanziamento o sottoscritti o collocati i project bond previsti dall'articolo 157 del Codice degli appalti. Dato che il finanziamento è un rischio che rimane comunque a carico del concessionario, in caso di risoluzione per mancato raggiungimento del financial closing dell'iniziativa, al privato non è dovuto alcun rimborso per le spese sostenute, comprese quelle di progettazione.
I LOTTI
Il finanziamento parziale
Nel caso in cui l'opera oggetto del contratto di concessione riesca a ottenere sul mercato un finanziamento solo parziale – corrispondente però a uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale – la risoluzione del contratto è solo parziale. In un'ottica di conservazione del contratto, la concessione prosegue infatti per la parte coperta dal finanziamento. Questo consente di salvaguardare l'obiettivo di realizzazione anche parziale ma comunque utilizzabile dell'opera pubblica, ma al tempo stesso, è in linea con la novità introdotta dal decreto del fare a favore delle piccole e medie imprese, per cui gli appalti vanno di regola suddivisi e affidati per lotti funzionali.
L'ANTICIPAZIONE - Subito il 10%
Il Dl 69 ha ripristinato in via temporanea fino al 31 dicembre 2014 l'anticipazione finanziaria sui lavori pubblici, abolita dall'epoca della legge Merloni.
Per bandi pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione – 21 agosto – la stazione appaltante deve prevedere di erogare all' inizio dei lavori una somma pari al 10% dell'importo contrattuale. Ma all'impresa di costruzioni è richiesta una fideiussione bancaria o assicurativa progressivamente svincolata di pari importo. Nel caso di lavori pluriennali l'anticipazione va compensata in modo progressivo con i pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
(Giorgia Romitelli, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 26 agosto 2013)
Utilità