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Appalti: la responsabilità solidale nel vademecum del Ministero

Pubblicato il 13/06/2013
Pubblicato in: Appalti

Il Ministero del lavoro, nel "vademecum" sulla riforma Fornero (legge n. 92/2012), riunisce gli orientamenti a cui lo stesso Ministero si è informato in precedenti occasioni e sintetizza gli indirizzi definiti nel corso di recenti incontri con i consulenti del lavoro anche in materia di responsabilità solidale negli appalti e subappalti

Ministero del lavoro: Lettera circolare 22.4.2013, n. 7258

Molteplici sono le fattispecie considerate nel vademecum (il contratto a termine "acausale", l'apprendistato, il lavoro accessorio, il lavoro a progetto) e, tra questi, il Ministero del lavoro si sofferma con tre risposte sul tema della responsabilità solidale in presenza di appalti (e subappalti).

La riforma

In tema di responsabilità solidale di natura giuslavoristica e previdenziale, la norma di riferimento è l'articolo 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 (cosiddetta "legge Biagi") che dispone che: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".

Nel corso dell'anno 2012 sulla materia si sono succeduti due interventi e, in particolare: - il primo recato dall'articolo 21 del Dl n. 5/2012 (cd. "decreto semplificazioni"), ha delimitato la solidarietà del committente, prevedendo che:

1) essa operi soltanto con riferimento al periodo di esecuzione dell'appalto;

2) comprenda anche le quote di trattamento di fine rapporto maturate nel predetto periodo;

3) non comprenda le sanzioni civili per omissione contributiva, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

In sede di conversione del decreto è stata introdotta la possibilità per il committente di eccepire il beneficio di preventiva escussione; - il secondo intervento dell'anno 2012 è stato introdotto dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) che ha imposto il litisconsorzio necessario di tutta la filiera dell'appalto: i lavoratori e gli enti previdenziali dovranno convenire in giudizio per i crediti di propria competenza "il committente... unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori".

Il beneficio dell'escussione a favore del committente è stato confermato ed esteso anche ai rapporti di quest'ultimo con i subappaltatori, da eccepirsi nella prima difesa, e quindi nella memoria difensiva di costituzione.

Da ultimo, la parte finale dell'articolo 29, Dlgs n. 276/2003 prevede, ora, la possibilità per il committente, di richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l'azione di regresso. La disciplina in discorso non si applica qualora "il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale".

 

Le nuove indicazioni del ministero del lavoro

Nel vademecum in commento sono fornite tre soluzioni ad altrettanti dubbi relativi alla nuova revisione normativa che ha tra l'altro introdotto:

1) la possibilità per la contrattazione collettiva di dettare disposizioni tese a eliminare la responsabilità solidale, concordando specifici metodi e procedure di controllo degli appalti;

2) il principio della contestuale contestazione a committente e appaltatore, consentendo al committente di eccepire, in caso di condanna, il beneficio della prima escussione del patrimonio dell'appaltatore prima che si proceda con l'aggressione del patrimonio del committente. A tal proposito, con riferimento al punto 1, nel vademecum il Ministero ammette che la facoltà di deroga possa estendersi fino all'esclusione del regime e non, invece, limitarsi a definire metodi e procedure.

Si precisa, però, che l'eliminazione della responsabilità solidale si pone in relazione ai soli trattamenti retributivi e non, invece, alle obbligazioni previdenziali ed assicurative, trattandosi di debiti di natura pubblicistica maturati nei confronti degli Istituti, da considerare "terzi" rispetto agli accordi tra le parti sociali. Il Ministero del lavoro ritiene, poi, che il regime trovi applicazione non solo nei confronti dei lavoratori subordinati ma anche dei lavoratori autonomi, coinvolti nell'esecuzione di un appalto.

Con riguardo ad entrambe le interpretazioni esposte, nel vademecum si registra il dissenso dei consulenti del lavoro. In particolare, l'estensione della responsabilità anche ai lavoratori autonomi potrebbe preludere alla complicazione procedurale a cui hanno dovuto fare fronte i committenti in occasione dell'analoga normativa avente ad oggetto alcuni aspetti fiscali connessi al contratto di appalto.

Da ultimo, il Ministero del lavoro chiarisce definitivamente che la responsabilità solidale non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.


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