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Ancora sul RUP dopo la linea guida definitiva dell’ANAC (con alcuni rilevanti ripensamenti)

Pubblicato il 06/07/2016
Pubblicato in: Appalti

G. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 6/7/2016)

1. Premessa

Il 28 giugno 2016, l’ANAC ha reso noto il testo (forse) definitivo della linea guida sul RUP – relativa ai requisiti, compiti ed in generale sulla figura del project manager dell’aspetto procedurale/esecutivo dell’appalto.

Non mancano le novità rispetto alla schema di linea guida rimasto in consultazione fino al 16 maggio. In particolare, al di là delle incombenze ricalibrate – come si afferma nella relazione di accompagnamento – sui compiti già noti come desumibili dal d.P.R. 207/2010, sono interessanti le rivoluzioni in tema di controllo della documentazione amministrativa e soprattutto circa la conduzione della procedura di valutazione dell’offerta anomala ora rimessa – a differenza di quanto scritto nello schema di linea – al RUP con il supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 77 (e 78) del nuovo codice.

 

Particolare attenzione, l’ANAC riversa sulla questione della professionalità e sui titoli che il responsabile unico, una volta ufficializzata le linea guida, dovrà necessariamente posseder a pena dell’impossibilità di occuparsi della procedura (in relazione agli importi di cui si dirà). Alla luce di quanto si dirà più avanti, proprio in tema di titoli e di professionalità, il “rischio” è che il RUP possa risultare in certi casi addirittura maggiormente professionalizzato rispetto allo stesso responsabile di servizio (almeno negli enti di minori dimensioni) creando una sorta di equivoco con connesse problematiche pratico/operative.

Non si può escludere poi, alla luce dei principi generali che nel caso in cui la stazione non abbia nel proprio organico il RUP (autentico project manager ultratitolato con esperienza) le funzioni se assorbite dal responsabile del servizio – per la nota fictio iuris - possano ritenersi totalmente assorbite.

È chiaro che se un dato soggetto, magari privo dei titoli a cui ha supplito con l’esperienza, può fare il responsabile del servizio a maggior ragione non si capisce perché non potrebbe assumere il ruolo di RUP almeno nella realtà, come detto, di minori dimensioni.

Da notare che l’ANAC ha sentito l’esigenza di precisare, nonostante possa apparire ovvio, che il RUP nello svolgimento delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale.

2. La professionalità e la formazione

La linea guida si sofferma sulla necessità della formazione – come anche si dirà più avanti – e ritiene che, in relazione ai lavori:

a) per gli importi inferiori a 500.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo. Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

b) per gli importi pari o superiori a 500.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 di euro il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti e abilitazione all’esercizio della professione; abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nell’apposita sezione del relativo Albo professionale. In ogni caso deve possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

c) per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo professionale. Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Per i lavori di particolare complessità, e sono tali quelli:

1) ad elevato contenuto tecnologico;

2) di significativa innovatività;

3) da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche) 4) aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo, il RUP deve avere altre particolari competenze.

Il responsabile unico deve essere in possesso della qualifica di “Project Manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi”.

3. I compiti del RUP (dei lavori) nella fase di programmazione, progettazione e affidamento Rispetto allo schema di linea guida pubblicata ad aprile, la linea guida definitiva (pubblicata come detto il 28 giugno) contiene non poche differenze (in grassetto si riportano i riferimenti alla norma pregressa).

Secondo la predetta, il responsabile del procedimento:

a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all’art. 23, comma 1, del Codice (lett. a), primo comma articolo 10 del d.P.R. 207/2010);

b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica (lett. b), primo comma articolo 10 del d.P.R. 207/2010 che prevedeva il compito di “verifica(re) in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica”);

c) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici (lett. q), primo comma articolo 10 del d.P.R. 207/2010);

d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche (il codice ed il regolamento (questo nelle definizioni) richiamavano le ipotesi di particolare complessità in relazione anche alla procedura di affidamento, si tratta di un compito già attribuito al RUP ma non precisamente elencato nell’articolo 10 del d.P.R.): 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5. esecuzione in ambienti aggressivi;

6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica

e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente, verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l’utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee (che richiama il compito classico del RUP);

f) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico (ultimo periodo lett. d) del comma 1, articolo 10 del d.P.R. 207/2010);

g) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti (lett. e), comma 1, articolo 10 del d.P.R. 207/2010);

h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica (già lett. f), comma 1, articolo 10 del d.P.R. 207/2010 al netto del riferimento ora al progetto di fattibilità mentre nel pregresso il richiamo era al progetto preliminare);

i) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili (lett. o), comma 1, articolo 10 del d.P.R. 207/2010);

j) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del Codice;

k) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente (art. 55 del d.P.R. 207/2010);

l) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta (lett. p), comma 1, articolo 10 del d.P.R. 207/2010, viene sintetizzato nel punto 2 il richiamo di cui al punto 3 della norma pregressa il compito di attestare “l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento”):

1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2. la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;

m) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare,; nel caso di procedura competitiva con negoziazione, promuovere il confronto competitivo e garantire la pubblicità dei relativi atti ( viene ampliato il riferimento originariamente contenuto nella lett. h), comma 1, articolo 10 del d.P.R. 207/2010 che si limitava a stabilire che il RUP era tenuto a proporre “alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti”);

n) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l’innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso (adegua il compito indicato nella lett. g), comma 1, articolo 10 del d.P.R. 207/2010 che prevedeva che il RUP convocasse e presiedesse nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisasse la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso);

o) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (già lett. i), comma 1 dell’articolo 10 del d.P.R. 207/2010 e sparisce il riferimento alla funzione “giudicatrice” dell’organo collegiale). In merito a questo compito “tradizionale” del RUP forse ci si può soffermare. In primo luogo non sia superfluo rilevare che nel nuovo codice la commissione (art. 77) diventa di aggiudicazione anche se non mancano continuare riferimenti alla funzione “giudicatrice”. L’aspetto singolare di questo compito è che nell’appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante è obbligata a nominare l’organo collegiale pertanto è ben strano che, ciononostante, il RUP deve richiedere all’amministrazione aggiudicatrice la nomina. L’impostazione non appare neppure corretta in quanto il RUP, a sommesso parere, non deve neppure richiedere la nomina ma predisporre la relativa determinazione – al netto delle novità determinare dall’albo (art. 78 del codice) – prima suggerendo anche i soggetti da nominare (se interni) altrimenti ossequiando la diposizione di cui all’articolo 77 ed alle problematiche poste nel periodo transitorio. In tema si rinvia al commento specifico.

p) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice (lett. l), comma 1, articolo 10 del D.P.R. 207/2010) ; q) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante (lett. d), comma 1, articolo 10 del D.P.R. 207/2010);

r) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice (lett. s), comma 1, articolo 10 del D.P.R. 207/2010);

s) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i. (prima parte della lett. s), comma 1, articolo 10 del D.P.R. 207/2010)

Il compito declinato nella lettera s) rappresenta un importante adeguamento rispetto agli obblighi di pubblicazione introdotti con la legge 190/2012 ed in particolare con il decreto legislativo 33/2013 come modificato anche dal recente decreto legislativo 97/2016.

Ai sensi del comma 32, “con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lett. b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto”.

Si tratta, evidentemente, del fondamentale obbligo di pubblicazione di una serie di dati/atti relativi (lett. b) alle procedure di “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui” ora al decreto legislativo 50/216. Gli obblighi specifici di trasparenza – in tema di appalti – sono disciplinati sostanzialmente nell’articolo 37 (risultano di rilievo anche gli artt. 38/40) come sostituito dal decreto legislativo 97/2016.

Da notare che l’obbligo di collaborazione in parola non veniva richiamato nello schema di linea guida pubblicato ad aprile.

4. I principali compiti del RUP dei lavori nella fase dell’esecuzione

Nel paragrafo 2.2.1 della linea guida definitiva, l’ANAC sintetizza i vari compiti del RUP dei lavori pubblici nella fase di esecuzione del contratto (anche in questo caso i compiti vengono tarati sulla base delle disposizioni pregresse contenute soprattutto nel regolamento attuativo declinato nel d.P.R. 207/2010).

In particolare, il RUP

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi.

La previsione citata richiama le disposizioni contenute nell’articolo 152 del d.P.R. 207/2010 in cui si chiariva anche la “natura” dell’ordine di servizio (1).

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso (già art. 10, comma 3, lett. b) del d.P.R. 207/2010);

c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano (già art. 10, comma 1, lett. n) del d.P.R. 207/2010) ;

d) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (già art. 10, comma 1, lett. dd) del d.P.R. 207/2010);

e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività (già art. 10, comma 2 e comma 3, lett. a) del d.P.R. 207/2010);

f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (il richiamo è contenuto nell’articolo 131 del decreto legislativo 163/2006 comma 2 lett. a) già di competenza del RUP ora meglio specificato); g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, alla risoluzione del contratto, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto (già art. 10, comma 1, lett. u) del d.P.R. 207/2010);

h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori (la previsione, evidentemente già ricompresa nelle incombenze del RUP ora viene rigorosamente esplicitata anche per evitare le partecipazioni meramente teoriche da parte dei soggetti che in realtà non dispongono dei mezzi necessari per la realizzazione dei lavori); i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa (si tratta, evidentemente, della nuova attribuzione che, come detto in sede di commento specifico, la norma sembra attribuire più al dirigente/responsabile del servizio – anche per il collegamento con la performance – piuttosto che al RUP al quale rimane solo una capacità propositiva ma il piano predetto deve essere approvato dall’apicale che nomina il responsabile unico. Si rinvia a quanto già evidenziato sopra);

j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’art. 31, comma 12 del Codice (la prima parte è desumibile dal pregresso articolo 200 del d.P.R. 207/2010 per il resto, i compiti sono tradizionali, viene operato un adeguamento rispetto all’obbligo della realizzazione di un programma di verifiche/controlli di cui all’articolo 31 (comma 12) ; k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti (la norma richiama disposizioni varie del d.P.R. 207/2010, in particolare, il riferimento dovrebbe (anche) essere quello contenuto nell’articolo 161, commi 9 e 10; anche lettera v) art. 10, comma 1 del d.P.R. 207/2010) .

l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico (In questo caso sarà l’amministrazione a pronunciarsi sull’attribuzione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie previa istruttoria del RUP); m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori (già lett. z), comma 1, art. 10 del d.P.R. 207/2010);

n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del Codice (già articolo 158, comma 2 del d.P.R. 207/2010 e ora al comma 2 dell’articolo 107 del nuovo codice);

o) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti (compito già previsto nel comma 3, articolo 107 del nuovo codice);

p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia (già art. 164, comma 1, del d.P.R. 207/2010); q) attiva la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori ed essere sentito sulla formulazione della proposta di transazione da parte del dirigente competente (art. 239, comma3, del decreto legislativo 163/2006, lett. cc) articolo 10, comma 1 del d.P.R. 207/2010));

Il compito di cui alla lettera q) – a cui manca l’inciso, per refuso, per cui il RUP deve essere sentito – segna anche in questo caso la differenza sulle competenze tra il RUP ed il soggetto apicale che lo nomina (se, evidentemente, non coincidessero) – la definizione della transazione, peraltro con l’intermediazione della stazione appaltane che deve “accettarla” e attribuire le risorse finanziarie al dirigente/responsabile del servizio, è cosa diversa dal lavoro istruttorio propositivo che appartiene sicuramente al RUP (che appunto deve essere sentito dal responsabile del servizio) mentre la stipula e prima ancora il parere per (nel caso dei comuni) la delibera giuntale è di competenza del soggetto che abbia i poteri gestionali.

In merito all’istituto transazione si sono appuntate alcune censure del Consiglio di Stato (nel parere 855/2016) che ha ritenuto anche che la norma presentasse dei profili di “irragionevolezza”. Le precisazioni, si anticipa non sono state recepite se non il rilievo per cui la transazione deve avere una forma scritta ad substantiam a pena di nullità (indicazione recepita nel comma 4 dell’articolo 208 (sotto riportato) mancante nella formulazione originaria dello schema di decreto legislativo).

In particolare, nel parere del Collegio si legge che “l’art. 208 conferma l’istituto della transazione, con carattere di generalità per le controversie relative a diritti soggettivi, al di fuori dei casi definibili con accordo bonario ed attraverso il collegio consultivo tecnico. Le soglie al superamento delle quali è richiesto il parere dell’Avvocatura dello Stato (impropriamente definito “parere in via legale” anziché parere tout court) sono graduate a seconda che si tratti di lavori o altri tipi di contratto (rispettivamente 200 e 100 mila euro). Il parere dell’Avvocatura deve essere reso nei soli confronti delle amministrazioni centrali, mentre per le altre si prevede il ricorso ai legali interni. Sotto questo profilo è ravvisabile un profilo di irragionevolezza della norma perché, nonostante la ricorrenza di identica ratio, il parere dovrebbe essere escluso per le amministrazioni diverse da quelle centrali nel caso in cui l’amministrazione non abbia al proprio interno un servizio legale, e dunque verrebbe meno un apporto consultivo in base ad una scelta discrezionale di carattere organizzativo. Sarebbe quindi opportuno prevedere che il parere, in questi casi, possa essere reso da un legale esterno o, similmente a quanto previsto dall’attuale art. 239, terzo comma, del codice dei contratti pubblici, dal funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. Non è più prevista la forma scritta a pena di nullità (comma 4 del citato art. 239), che invece sarebbe opportuno mantenere, quanto meno per le amministrazioni aggiudicatrici, per l’esigenza di rispetto dei principi generali di diritto amministrativo sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione”.

Art. 208

Transazione

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

2. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

r) propone la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 del Codice; Non appaia superfluo evidenziare che sulla costituzione del collegio consultivo tecnico, il Consiglio di Stato (nel parere 855/2016) ha espresso il parere di sopprimere la previsione di un nuovo organo anche per la non chiarezza della disposizione ed anche per le possibili implicanze con la camera arbitrale da istituirsi presso l’ANAC (ai sensi dell’articolo 210 del nuovo codice). In particolare, nel parere si legge che “l’art. 207, al fine di razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, introduce l’istituto del collegio consultivo tecnico, con lo scopo di prevenire le controversie che potrebbero sorgere in sede di esecuzione del contratto ed in particolare con “funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto” (comma 1). Così definito, il presupposto non risulta espresso in modo chiaro, non essendo agevolmente definibili i casi di dispute (espressione atecnica) che si prevede possano nascere. La norma, in particolare, non chiarisce se ricorso al collegio consultivo costituisca un sistema alternativo all’accordo bonario e come i due istituti si rapportino tra loro. Infine tale previsione potrebbe influire sui compiti della Camera arbitrale e pone problemi di compatibilità con il criterio di delega di cui alla lett. aaa), art. 1 n. l. 11/2016. Alla luce di tali profili di criticità si propone la soppressione della norma”.

La norma (sotto riportata), e quindi la previsione del collegio consultivo, nonostante le indicazioni del Consiglio di Stato è stata confermata.

Art. 207

Collegio consultivo tecnico

1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente scelto all’interno della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, , ove istituita. Le parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16..

3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.

4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

5. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.

6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l’atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto. L’accordo sottoscritto vale come transazione.

7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell’eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.

8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

s) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti (già lett. bb) art. 10, comma 1, del d.P.R. 207/2010);

t) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento (richiama diverse norme del d.P.R. 207/2010 relative al procedimento della liquidazione tra cui l’articolo 143 etc);

u) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 101, comma 4, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore (già art. 171, comma 9 del d.P.R. 207/2010) ;

v) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori (già art. 217, comma 1, lett. g) del d.P.R. 207/2010);

w) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice (già art. 237, comma 2, del d.P.R. 207/2010);

x) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare (già art. 202 del d.P.R. 207/2010):

1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;

3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;

y) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’ANAC.

5. La professionalità ed i compiti del RUP degli appalti di forniture e servizi (comprese le concessioni)

Altrettanto rigore viene richiesto per il RUP delle forniture e servizi, distinguendo – anche in questo caso – in base agli importi:

a) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture

b) al di sopra delle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture

c) per appalti che rivestono particolare complessità o richiedono specifiche competenze tecniche è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Nella linea guida dell’ANAC (come già nello schema) si ribadisce che il l RUP è, “di regola, un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, della stazione appaltante”. Deve risultare in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;

b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

Si è già evidenziato della particolare attenzione dell’autorità anticorruzione sulla formazione del responsabile unico del procedimento considerato come un project manager e quale – in sostanza – autentico “antidoto” alla corruzione. In questo senso, sempre nel documento citato si legge che il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare.

Pertanto, le stazioni appaltanti dovranno inserire, nei piani per la formazione, “specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici”. Tali interventi formativi, che debbono diventare strutturali, determineranno una lievitazione dei costi in modo significativo.

Circa i compiti ulteriori – rispetto a quelli comunque evidenti – l’ANAC, ribadito che rimane fermo quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP, stabilisce le competenze:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice;

2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto; 3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento; 4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

La previsione richiama, in sostanza, il contenuto dell’articolo 272 del d.P.R. 207 dedicato espressamente al RUP in questi settori.

b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante (già articolo 272, comma 5, del d.P.R. 207/2010);

c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all’articolo 31, comma 3, del codice:

1. predispone o coordina la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

2. coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;

In questo senso disponeva già l’articolo 273 del d.P.R. 207/2010, comma 1, lett. a) e c). d) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (in realtà la lettera d), art. 273, comma 1, del d.P.R. 207/2010 prevedeva -in modo oggettivamente articolato e macchinoso – che questo responsabile unico del procedimento “ coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire”. Valgono in tema le considerazione già espresse in relazione all’analogo compito del RUP dei lavori pubblici);

e) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diverse indicazioni della stazione appaltante (la lettera risulta ripetitiva di quanto già indicato nella lettera b);

f) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali (già lett. g), art. 273, comma 1 del d.P.R. 207/2010) ; g) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice (ai sensi degli artt. 310 e 311 del d.P.R. 207/2010 le varianti - comma 1, articolo 310 - potevano essere disposte dal direttore dell’esecuzione);

h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (già lett. h), art. 273, comma 1 del d.P.R. 207/2010);

i) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti (già lett. l), art. 273, comma 1 del d.P.R. 207/2010) ; j) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i. (già lett. i), art. 273, comma 1 del d.P.R. 207/2010 con l’inserimento delle incombenze di trasparenza imposte dalla legge 190/2012 e dal decreto trasparenza (decreto legislativo 33/2013 come modificato dal recente decreto legislativo 97/2016. Si rinvia a quanto già evidenziato per il RUP dei lavori);

k) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità (già articolo 315 del d.P.R. 207/2010):

a. copia degli atti di gara;

b. copia del contratto;

c. documenti contabili;

d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

e. certificati delle eventuali prove effettuate;

n) conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione;

o) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presentare una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa (si rinvia a quanto già evidenziato sopra per il RUP dei lavori)

6. La competenza sul controllo amministrativo della documentazione di gara ed il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta

Nel testo definitivo della linea guida, l’ANAC amplia le competenze in tema di verifica della documentazione amministrativa specificando che tale compito può essere rimesso al RUP ma anche ad “un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante”.

In ogni caso al RUP rimane la funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e la competenza ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Altra novità, rispetto alla posizione sostenuta nello schema di linea guida, riguarda la procedura di valutazione dell’offerta anomala.

A differenza di quanto sostenuto con lo schema, nell’attuale testo pubblicato sul sito, l’ANAC afferma che nel caso di appalto da aggiudicarsi al ribasso è la stessa stazione appaltante che nel bando di gara dovrà indicare se “la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc”.

Mutamento sostanziale si registra nel caso di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’ANAC ora rimette la competenza al RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice “tradendo” la precisazione contenuta nello schema di linea guida che riteneva opportuno rimettere tale compito alla sola commissione giudicatrice in quanto scelta – attraverso l’albo – con un meccanismo in grado di assicurare trasparenza ed imparzialità.

7. I casi in cui il RUP può coincidere con il progettista, direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione del contratto

La linea guida in commento chiarisce anche le ipotesi di coincidenza dei ruoli (progettista, direttore dei lavori o – negli appalti di forniture/servizi – del direttore di esecuzione). In particolare, per i lavori, il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta;

b) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento;

c) specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare in relazione alla tipologia dell’intervento. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono però coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice (2).

Per quanto concerne servizi e forniture il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi (che riproducono ed ampliano quanto già previsto nel pregresso d.P.R. 207/2010 all’art. 300):

a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro ;

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

----------------- (1) L’articolo 152 del d.P.R. 207/2010 prevedeva che “1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

2. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

3. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve”.

(2) AI sensi del comma 6 – art. 26 (Verifica preventiva della progettazione) .- “l’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti (…) d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9”. Ai sensi del comma del predetto articolo “lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo”.

 


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