Non si ritiene condivisibile il principio su cui si basa l’ulteriore chiarimento espresso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 4536 del 30/10/2012
Infatti, al pari dell’Autorità di Vigilanza, il giudizio espresso dal Ministero si fonda sul “principio di gerarchia delle fonti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 delle c.d. preleggi”, per cui “le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario”.
Questo perché il nuovo regolamento di cui al dpr 207/10, si pone, diversamente dal precedente, come regolamento di esecuzione ed attuazione, ovvero come “disciplina esecutiva e attuativa” del Codice dei Contratti (Art.5).
Ciò significa, in breve, che il nuovo regolamento non può “intervenire in via indipendente”, rispetto alla legge che già disciplina la materia degli appalti pubblici, salvo espressa delega.
Come già evidenziato nel precedente intervento del 24/11/2011, non esiste alcun contrasto normativo, poiché, per tali servizi tecnici in economia, l’art.125 del codice rappresenta solo il sistema generale di inquadramento, mentre l’art. 267 c.10 ed il regolamento definiscono, in forza della delega di cui la c.14 dell’art.125, la disciplina specifica. Di ciò vi è traccia anche nella relazione di accompagnamento al regolamento. D.lgs 163/06 art. 125 c.14.” I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.”
Non si evidenzia, quindi, alcun “difetto di coordinamento normativo” fra dlgs 163/10 e dpr 207/10. Infatti la norma ”prende le mosse dalla delega di cui al comma 14 del medesimo art. 125.” definendo una differenziazione per i soli affidamenti tecnici di cui all’art. 267 c.10 del dpr 207/10 .
Art.267 c.10 del dpr 207/10 “I servizi di cui all’articolo 252, il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro, possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo.”
Ciò che si evidenzia, quindi, è solo un difetto di interpretazione della norma.
A cura dell'Arch. Enrico Malossetti - Comune di Ascoli Piceno
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