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Affidamento diretto dei servizi tecnici

Pubblicato il 28/11/2011
Pubblicato in: Appalti

Con le modifiche introdotte dalla legge di conversione (L. 106/2011) del decreto “sviluppo” (D.L. 70/2011), all’art.267 c.10 il legislatore ha operato la precisa scelta di limitare, con la “speciale” disciplina dell’economia, l’acquisizione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. A tal riguardo, non era di per sé affatto pleonastica la disposizione di cui all’art.267 c.10, vista la delega contenuta nel c.14 dell’art.125 e c.5 dell’art.5 del codice.

In particolare il c.14 dell’art.125 recita “14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.”
Non si evidenzia, quindi, alcun “difetto di coordinamento normativo” fra dlgs 163/10 e dpr 207/10. Infatti le modifiche introdotte dal “decreto sviluppo” vanno lette in maniera del tutto distinta in ragione di una precisa differenziazione degli ambiti di appartenenza.
Non esiste nessun contrasto normativo poiché per tali servizi in economia l’art.125 del codice rappresenta solo il sistema generale di inquadramento mentre l’art.267 c.10 ed il regolamento definiscono, in forza della citata delega (c.14 dell’art.125), la disciplina specifica.
Art.267 c.10 del dpr 207/10 “I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, secondo periodo del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo.”
E’ per tali ragioni che va esclusa la possibilità dell’affidamento diretto per i soli servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, vista l’espressa cancellazione del richiamo normativo al «secondo periodo» dell’art.125 c.11 del codice. Ovvero la norma procedimentale, per i servizi tecnici, è quella generale delineata dal comma 11 e in nessun caso è attuabile l’eccezione in essa contenuta riferita al «secondo periodo».

 

Arch. Malossetti Enrico
Uff. Direzione e Controllo OO.PP.
Comune di Ascoli Piceno

Email: maloss@libero.it


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