di Stefano Usai
La rotazione costituisce un riferimento istruttorio – a disposizione del RUP – ed in quanto tale deve essere utilizzato, secondo la nuova declinazione dell’articolo 36, comma 1, del codice dei contratti (come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 56/2017) ad avvio del procedimento contrattuale.
Per intendersi, avviando un procedimento ad inviti di tipo semplificato (come esplicitato nella norma richiamata), dei vincoli della rotazione occorrerà tener conto già in fase di predisposizione degli inviti senza penalizzazioni postume per il pregresso affidatario che – addirittura in modo motivato – sia stato invitato a partecipare alla competizione.
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