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Attualmente la PA è libera di nominare commissari interni, sempre che siano esperti sull'oggetto del contratto e restino indipendenti

Pubblicato il 29/03/2018
Pubblicato in: Appalti

Le norme in materia di nomina delle commissioni giudicatrici costituiscono un altro dei "pilastri" teorici della riforma, che nel privilegiare l'affidamento basato su elementi anche qualitativi e/o sull'approccio costo/efficacia, necessariamente assegna alla terzietà, imparzialità e professionalità degli esperti che compongono le commissioni un ruolo chiave per il successo del sistema.

Le nuove disposizioni in materia, dettate dagli artt. 77 e 78 del Codice dei Contratti, sono applicabili a prescindere dall'importo degli affidamenti, fermo restando che per il sotto soglia è previsto un regime meno rigoroso, ancorché di portata ridimensionata per effetto del correttivo.

Ovviamente, nonostante quanto enunciato dall'art. 219 del codice in termini di rispetto della clausola di invarianza finanziaria, difficilmente il nuovo sistema di nomina delle commissioni giudicatrici potrà essere effettivamente introdotto a costo zero. Forse anche per questo il periodo transitorio stabilito dall'art. 216 comma 12 del Codice sembra essere destinato a durare per un tempo maggiore di quello inizialmente ipotizzato.

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