A.BARBIERO
Le stazioni appaltanti devono regolamentare le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e di formazione degli elenchi di operatori economici da invitare alle procedure semplificate sotto-soglia, specificando anche i criteri di scelta dei soggetti da invitare alle mini-gare. Le linee guida elaborate dall'Anacin attuazione dell'articolo 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici (ora sottoposte al parere del consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari) sollecitano le amministrazioni ad esercitare la loro potestà regolamentare per definire i percorsi di individuazione delle imprese da coinvolgere nei confronti competitivi.
Le indagini di mercato
L'Autorità delinea le caratteristiche principali delle indagini di mercato, ma rimette alle stazioni appaltanti la scelta delle modalità ritenute più convenienti per lo svolgimento delle stesse, secondo una logica di differenziazione per importo e complessità di affidamento, dovendo tener conto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Le indagini possono essere realizzate anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre.
L'attività di esplorazione del mercato deve essere pubblicizzata con strumenti idonei in rapporto alla rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e alla sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
In questa prospettiva la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, ma può ricorrere anche ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, in un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salvo la riduzione dello stesso termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
Gli elenchi
Per selezionare gli operatori economici da invitare alle gare semplificate previste dall'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Dlgs 50/2016 le amministrazioni possono anche costituire degli elenchi, evidenziandone le modalità di formazione mediante un avviso pubblicato sul profilo di committente del sito internet: gli operatori economici si possono iscrivere sempre, dichiarando il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità mediante modulistica specifica o con il documento di gara unico europeo (Dgue), ricevendo riscontro all'istanza entro trenta giorni.
L'elenco deve inoltre essere sottoposto a revisione almeno ogni sei mesi e dallo stesso sono escluse le imprese che abbiano commesso gravi errori professionali, mentre possono essere cancellati gli operatori economici che non abbiano risposto ad almeno tre inviti nell'arco di due anni.
Una volta costituiti, gli elenchi sono pubblicati sul sito internet della stazione appaltante: da tale obbligo discende la necessaria prefigurazione di criteri, per l'estrazione degli operatori economici da invitare alle procedure, casuali (sorteggio) o per esperienze maturate negli ultimi anni, evitando l'individuazione per "blocchi", in quanto determinerebbe il rischio di accordi collusivi tra le imprese iscritte.
In relazione al confronto competitivo, la stazione appaltante deve rispettare il criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
La stazione appaltante può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente, consentendo quindi un contemperamento tra il criterio di rotazione e il principio di economicità.
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