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Affidamento in subappalto per attività di supporto alla progettazione

Pubblicato il 02/05/2016
Pubblicato in: Appalti

(Caso in questione: Architetto incaricato dal Responsabile del Servizio Tecnico di un Comune, per progettazione di adeguamento sismico di edificio scolastico e poi lo stesso ha affidato in subappalto la verifica sismica, l’adeguamento sismico ed i calcoli strutturali ad un ingegnere-sic!!!!!!!!!!), al di fuori di quelle previste dall’art. 91, comma 3, del Codice degli appalti (DLGS_163/2006) e confermato dall’ Art. 31 comma 8 del nuovo codice (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )

Subappalto per verifica sismica, per adeguamento sismico e per i calcoli strutturali.

CONSEGUENZE: Naturale sussistenza di elementi da sottoporre all'attenzione della Autorità Giudiziaria e Procura della Corte dei Conti.

Si riportano gli stralci di alcune determinazione dell’ANAC, in cui si evidenziano enormi responsabilità per il RUP, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Amministrazione e degli Organi Amministrativi: Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2015)

Oggetto: Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Nell’Adunanza del 25 febbraio 2015 omissis....... Un terzo elemento di base è quello previsto dall’art. 91, co. 3, del Codice, in base al quale non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica – che non comprende, va precisato, le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nel citato comma 3. In relazione all’affidamento delle attività di supporto alla progettazione, si ricorda che le stesse possono attenere ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).

La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista; tra l’altro, l’art. 91, co. 3, del Codice vieta espressamente il subappalto delle attività di progettazione, nei limiti di cui al medesimo comma, precisando che, resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. Per una lettura completa vedi link: http://www.anticorruzione.it/.../Atti.../AttiDellAutorita/_Atto... DELIBERAZIONE N. 11 Adunanza del 14 ottobre 2014 Rif. Fascicolo n. 2490/13/VICO L5 Al riguardo, l’Autorità ha da sempre affermato, in relazione all’affidamento in subappalto delle attività di supporto alla progettazione, che le stesse, come previsto dall’art. 91, comma 3, del Codice, possono attenere ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).

La “consulenza” o collaborazione di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista. Per contro, costituisce un’ipotesi di subappalto l’affidamento di un’attività progettuale a liberi professionisti, che non siano né soci né direttori tecnici né facenti parte dell’organico dell’affidatario - in qualità di dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi dello stesso - né associati con lo stesso in un R.T.I., costituito o costituendo.

D’altra parte, la progettazione è attività di natura intellettuale e non esplicazione di un servizio materiale: ne consegue che l’ideazione non può essere subappaltata ad altri, anche per le implicazioni 1 relative alla responsabilità professionale, necessariamente individuale. Tale principio è confermato dall’art. 91, c. 3 del Codice, il quale impone il divieto di subappalto all'affidatario di servizi tecnici ed ammette la subappaltabilità solo di alcune attività accessorie e di supporto alla progettazione, come in precedenza precisato. Compito della S.A. è quello di vigilare sul rispetto di tale divieto. Nel caso di specie, rileva l’illegittimo comportamento della S.A., in violazione del richiamato art. 91, comma 3, del Codice, sia per quanto emerge dagli atti della procedura di affidamento del progetto preliminare e dalle dichiarazioni del RUP medesimo, sia perché l’aver posto detto progetto preliminare a base della procedura di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva presuppone l’approvazione del medesimo da parte della S.A. e la validazione del RUP. Al riguardo, in base all’art. 55 del DPR 207/2010, con l’atto di validazione il RUP fa proprie le verifiche effettuate sul progetto, tra cui quella di completezza ed adeguatezza (art. 52, comma 1, lett. b), del DPR 207/2010) tesa a verificare la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità. Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, come si ricava ictu oculi dal semplice confronto del soggetto affidatario individuato nel disciplinare di incarico con i nominativi dei progettisti sottoscrittori del progetto preliminare.

Conseguenza diretta di tale violazione è l’aggiramento del senso ultimo della disciplina di evidenza pubblica, in quanto ha consentito il subingresso nell’espletamento della progettazione preliminare di soggetti diversi da quello prescelto all’esito dell’affidamento operato dalla S.A., nonché l’elusione della normativa antimafia. Senza trascurare, quali ulteriori effetti negativi, la perdita di trasparenza, circa la destinazione soggettiva della spesa pubblica, e di garanzia circa i requisiti tecnici e morali dell’esecutore della prestazione. Naturale ripercussione di quanto ora rilevato è la sussistenza di elementi da sottoporre all'attenzione della Autorità giudiziaria. omissis..... - Dispone I'invio da parte della Direzione Generale Vigilanza Lavori della presente deliberazione, per le proprie opportune valutazioni, alla competente Procura della Corte dei Conti . - Dispone I'invio da parte della Direzione Generale Vigilanza Lavori della presente deliberazione alla competente Procura della Repubblica, affinché valuti se le irregolarità accertate, nell’affidamento della progettazione preliminare, possano assumere rilievo penale. Il Presidente f.f. Francesco Merloni Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2014 Il Segretario Maria Esposito Per una lettura completa vedi link: http://www.anticorruzione.it/.../Atti.../AttiDellAutorita/_Atto...

Si riportano per opportuna conoscenza, gli articoli del vecchio codice degli appalti (Dlgs. N. 163/2006) e del nuovo codice degli appalti ( Dlgs n. 50/2016), che disciplinano il subappalto, OVE EVENTUALMENTE CONSENTITO: Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 91.comma 3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo L'AFFIDATARIO NON PUÒ AVVALERSI DEL SUBAPPALTO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE, A SONDAGGI, A RILIEVI, A MISURAZIONI E PICCHETTAZIONI, ALLA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO, CON L'ESCLUSIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE, NONCHÉ PER LA SOLA REDAZIONE GRAFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI. RESTA COMUNQUE IMPREGIUDICATA LA RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA. 2 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 31 comma 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’AFFIDATARIO NON PUÒ AVVALERSI DEL SUBAPPALTO, FATTA ECCEZIONE PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE, SONDAGGI, RILIEVI, MISURAZIONI E PICCHETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO, CON ESCLUSIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE, NONCHÉ PER LA SOLA REDAZIONE GRAFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI. RESTA, COMUNQUE, FERMA LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL PROGETTISTA.

A cura del Responsabile

dell’Ufficio Tecnico 4° Servizio

del Comune di Comiziano (NA)

Ing. Franco Giuseppe Nappi

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Affidamento in subappalto per attività di supporto alla progettazione


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