di Amedeo Di Filippo
Il diritto di accesso agli atti di un concorso deve essere tutelato anche nel caso in cui la procedura sia stata annullata. Lo stabilisce la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 511/2015.
La vicenda
I giudici di Palazzo Spada si pronunciano sulla sentenza con cui il Tar Lazio ha riconosciuto il diritto di un candidato ad accedere alla documentazione relativa a una procedura selettiva indetta dal Miur e annullata in autotutela. Nell'appello, il ministero eccepisce la carenza di interesse concreto e attuale del ricorrente in quanto la richiesta di accesso è diretta verso atti privi di efficacia giuridica, essendo relativi a procedura annullata ed oggetto di successiva rinnovazione. La questione dunque verte sulla sussistenza o meno di un interesse giuridicamente rilevante alla ostensione della documentazione amministrativa relativa ad una procedura selettiva annullata.
Obbligo di trasparenza
La sesta sezione dà ragione al giudice di prima istanza e rileva non fondato l'appello proposto dal ministero. Rifacendosi all'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria e interpretando l'articolo 22 della legge n. 241/1990, i giudici ritengono sussistente l'interesse del candidato nel caso di specie, posto che il sopravvenuto annullamento della procedura non determina per lui il venir meno di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti nella parte in cui lo riguardano personalmente.
E questo a motivo del fatto che il diritto di accesso non è esercitabile soltanto per i provvedimenti amministrativi in quanto tali, «ma anche – si legge nella sentenza – per meri atti o documenti non più idonei ad incidere sulla sfera giuridica dei soggetti ai quali si riferiscono, quante volte - come nella specie - chi agisce ad exibendum sia, o possa essere, comunque titolare di una situazione giuridicamente tutelata in quanto connessa al contenuto di siffatti atti o documenti».
Il candidato rimane quindi titolare di una posizione giuridica tutelata, correlata agli atti della procedura che lo riguardano, posizione che sostanzia un interesse giuridicamente rilevante alla relativa conoscenza. L'utilizzo della documentazione da parte del ricorrente non è sindacabile dal giudice amministrativo, se non nel caso avvenga in modo improprio.
Rassegna a cura dell’ing. Franco Giuseppe Nappi
Responsabile dell’ Ufficio Tecnico IV Servizio del Comune di Comiziano (NA)
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