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La nuova disciplina delle irregolarità in sede di gara: le criticità di una norma incostituzionale

Pubblicato il 11/09/2014
Pubblicato in: Appalti

Fonte: www.appaltiecontratti.it

Sono ormai note e in via di ulteriore approfondimento, grazie alle analisi di attenti commentatori, le gravi problematiche che la nuova regolamentazione delle irregolarità dichiarative e documentali nella gara d’appalto sta arrecando.

Come spesso succede nel più recente periodo, a ‘buone intenzioni’ che sembrano animare l’iniziativa legislativa segue tuttavia un concreto articolato che pare acuire le difficoltà che l’amministrazione e le imprese incontrano nel quotidiano operare.

Se infatti la ratio dell’intervento normativo sembra rinvenirsi nella sostanziale impossibilità di escludere dalla gara, a meno di una consapevole reiterazione delle omissioni, la disciplina positiva pare non coerente con tale scopo ed introduce anzi una serie di questioni di notevole rilevanza.

La prima e più importante delle quali è ovviamente l’individuazione delle irregolarità ‘essenziali’ (e quindi, per converso, di quelle ‘non essenziali’) che la norma non opera e che quindi è urgente intervenga tramite un atto ricognitorio che si ritiene dovrà necessariamente adottare l’Anac nell’ambito delle proprie attuali competenze.


Tale provvedimento, peraltro, se consentirà almeno di distinguere tra le fattispecie che in base alla nuova disciplina non sono nemmeno soggette a regolarizzazione e le altre (e senza il quale la norma appare comunque incompleta e inapplicabile), non sarà ovviamente idoneo e sufficiente a sanare il vulnus al principio di legalità e tipicità che la disposizione arreca sul versante sanzionatorio; la quale disposizione, pertanto, sarà sicuramente prima o poi oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale.

Altro evidente profilo di costituzionalità è peraltro rappresentato dall’identità del trattamento sanzionatorio in due fattispecie diverse ed anzi opposte (concorrente che regolarizza vs. concorrente che non regolarizza). Ciò a prescindere da tutte le questioni ancillari che l’applicazione della norma pone (es. utilizzo allo scopo della cauzione provvisoria).

Appare perciò urgente un intervento emendativo dello stesso legislatore che ponga al più presto rimedio almeno a tali profili di maggior rilievo, riportando la disciplina de qua nell’alveo dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

Fonte: www.appaltiecontratti.it

 


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