di Redazione
Dal 3 agosto 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 5/2026, che recepisce la Direttiva europea RED III. Gli obblighi di integrazione delle fonti di energia rinnovabile (FER) vengono estesi anche alle ristrutturazioni e ad alcuni interventi sugli impianti termici. Le novità coinvolgono non solo progettisti, imprese e proprietari, ma anche gli Uffici Tecnici Comunali, chiamati a verificare il rispetto delle nuove prescrizioni in sede di istruttoria edilizia.
Il 3 agosto 2026 rappresenta una data chiave per il settore dell'edilizia e dell'impiantistica. Entrano infatti in vigore le disposizioni del D.Lgs. 5/2026, che recepisce in Italia la Direttiva europea RED III e aggiorna la disciplina sull'integrazione delle fonti di energia rinnovabile (FER) negli edifici.
L'obiettivo della normativa è accelerare la transizione energetica, aumentando la produzione di energia rinnovabile sia negli edifici di nuova costruzione sia negli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
L'applicazione concreta delle nuove regole interesserà tutti gli operatori del settore, ma attribuirà un ruolo centrale anche agli Uffici Tecnici Comunali, che dovranno verificare la conformità delle pratiche edilizie ai nuovi requisiti previsti dalla normativa.
Per gli edifici residenziali di nuova costruzione resta confermato l'obbligo di coprire almeno il 60% del fabbisogno energetico destinato a:
L'obbligo dovrà essere soddisfatto mediante l'impiego di fonti di energia rinnovabile, quali impianti fotovoltaici, pompe di calore, solare termico o altre tecnologie conformi alla normativa vigente.
Per gli Uffici Tecnici Comunali, ciò comporta la necessità di verificare, nell'ambito dell'istruttoria delle pratiche edilizie, che la documentazione progettuale e la relazione energetica dimostrino il rispetto delle percentuali minime richieste.
La principale novità del D.Lgs. 5/2026 riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, che diventano soggetti a nuovi obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili.
Per gli interventi che interessano oltre il 50% della superficie dell'involucro edilizio, dovrà essere garantita una copertura di almeno il 40% dei consumi energetici mediante fonti rinnovabili.
Per gli interventi che coinvolgono oltre il 25% dell'involucro edilizio, la quota minima richiesta sarà pari al 15% dei consumi energetici coperti da energie rinnovabili.
L'estensione degli obblighi FER comporterà un incremento delle verifiche documentali da parte degli Uffici Tecnici Comunali, che saranno chiamati ad accertare la corretta classificazione dell'intervento edilizio e la rispondenza del progetto ai nuovi requisiti energetici.
Le novità introdotte dal D.Lgs. 5/2026 riguardano anche gli interventi sugli impianti termici.
Quando l'intervento non consiste nella semplice sostituzione di un generatore guasto, ma comporta il rifacimento o una modifica sostanziale dell'impianto di distribuzione o regolazione, dovrà essere assicurata una copertura minima del 15% dei consumi termici mediante fonti di energia rinnovabile.
Anche in questi casi sarà fondamentale valutare attentamente la tipologia dell'intervento per verificare se ricorrono le condizioni che fanno scattare il nuovo obbligo normativo.
L'entrata in vigore della nuova disciplina attribuisce agli Uffici Tecnici Comunali un ruolo ancora più rilevante nell'attività di controllo delle pratiche edilizie.
In particolare, gli uffici dovranno:
Le nuove disposizioni richiederanno quindi un aggiornamento delle procedure istruttorie e una particolare attenzione nella verifica della documentazione progettuale presentata dai professionisti.
Le nuove disposizioni si applicano agli interventi per i quali il titolo edilizio (CILA, SCIA, Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo) viene presentato dal 3 agosto 2026.
Le pratiche depositate prima di tale data continuano invece ad essere disciplinate dal D.Lgs. 199/2021.
È quindi la data di presentazione del titolo edilizio, e non quella di inizio dei lavori, a determinare quale normativa debba essere applicata.
Per gli Uffici Tecnici Comunali questa distinzione assume particolare rilevanza, poiché rappresenta il criterio fondamentale per individuare il corretto regime normativo da applicare durante l'istruttoria.
Le nuove disposizioni impongono una progettazione ancora più integrata tra aspetti edilizi, impiantistici ed energetici.
I progettisti dovranno dimostrare il rispetto delle quote FER già nelle fasi preliminari del progetto, mentre le imprese saranno chiamate a realizzare interventi conformi alle nuove prescrizioni.
Parallelamente, gli Uffici Tecnici Comunali dovranno rafforzare le attività di verifica e controllo, garantendo un'applicazione uniforme della normativa e assicurando che le pratiche edilizie rispettino gli obiettivi di efficienza energetica fissati dalla Direttiva RED III.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026, il legislatore rafforza il ruolo delle fonti di energia rinnovabile nel settore edilizio, estendendo gli obblighi anche agli interventi di riqualificazione e ad alcune modifiche degli impianti termici.
La nuova disciplina non rappresenta soltanto un cambiamento per progettisti e imprese, ma introduce nuove responsabilità anche per gli Uffici Tecnici Comunali, chiamati a svolgere un ruolo determinante nella verifica della conformità delle pratiche edilizie e nell'applicazione delle nuove disposizioni.
La corretta collaborazione tra professionisti, imprese e amministrazioni comunali sarà essenziale per garantire il rispetto della normativa, favorire la diffusione delle energie rinnovabili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalla Direttiva RED III.
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