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Dal coordinatore per la sicurezza al coordinatore ambientale di progetto: il decreto CAM e l’ecoprogettista

Pubblicato il 02/11/2021
Dal coordinatore per la sicurezza al coordinatore ambientale di progetto: il decreto CAM e l’ecoprogettista

Articolo dell'Ing. Antonio Bianco*


La stazione appaltante ha l’obbligo, nell’assegnazione dell’incarico di progettazione e direzione lavori, di attribuire dei criteri premianti ai professionisti, ingegneri, architetti, geometri, geologi ecc. in possesso di competenze ambientali certificate. A 4 anni dalla stesura del Decreto CAM l’ente italiano di accreditamento Accredia ha accreditato in conformità alla norma ISO 17024 lo schema di certificazione dell’ecoprogettista sviluppato da ABICert. L’ecoprogettista è infatti la figura con competenze ambientali certificate in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 2.6.1 del Decreto CAM.

Ai coordinatori per la sicurezza, in fase di progettazione e in fase di esecuzione, il decreto CAM affianca di fatto il coordinatore ambientale di progetto. Questa figura professionale dell’ecoprogettista non è solo rilevante per il professionista coinvolto nella progettazione e direzione lavori, ma per tutti gli attori della filiera, in quanto protagonisti in modo importante, sia pure con ruoli diversi, ai diversi livelli del processo di costruzione, cosi come accade per il coordinamento ai fini della sicurezza.

All’interno della stazione appaltante le competenze dell’ecoprogettista sono infatti fondamentali per una corretta impostazione del bando per l’assegnazione dell’incarico di progettazione e direzione lavori e del bando di gara per l’esecuzione, con la corretta attribuzione dei parametri rilevanti ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i Criteri Ambientali Minimi:

  1. assegnazione dell’incarico di progettazione con criteri premianti per chi ha competenze ambientali certificate con uno schema accreditato secondo la norma ISO 17024, come l’Ecoprogettista;
  2. assegnazione dell’incarico di progettazione con criteri premianti per lo studio professionale in possesso di certificazione ISO 14001 sotto accreditamento;
  3. valutazione dell’offerta formulata dall’impresa sulla base della sostenibilità delle soluzioni tecniche presentate dall’impresa e della presenza nel team di esecuzione di un tecnico con competenze ambientali (e, in particolare sulle seguenti proposte:
    1. impiego di materiali riciclati;
    2. demolizione selettiva ed avvio a recupero dei materiali di risulta;
    3. recupero di materiali in loco;
    4. impiego dei materiali a impronta di carbonio minore possibile, preferendo ad esempio l’impiego di legno;
    5. impiego di materiali provenienti da distanza inferiori a 150 km (o a 600 km se il mezzo di trasporto è ferrovia o nave);
    6. ricorso a specifici protocolli di sostenibilità ambientale, quali Itaca, Leed, Bream, Casaclima…;
    7. presenza nel team dell’impresa di un tecnico con competenze ambientali).

 

Ancora oggi una grande responsabilità permane a carico delle stazioni appaltanti: secondo alcune stime solo il 7/8 % dei bandi viene stilato secondo i Criteri Ambientali Minimi. Ciò vuol dire che il 92 % dei bandi è difforme dalle previsioni del decreto CAM, obbligatorie dal 7 novembre 2017. Quindi tali amministrazioni rischiano, in base a quanto previsto dall’art. 34 del Dlgs. 50/16, l’impugnazione del bando e l’annullamento della gara.

Le stazioni appaltanti devono quindi urgentemente formare il personale preposto all’esperimento delle gare! La Pubblica Amministrazione centrale sta cercando coordinatori ambientali di progetto per assicurare adeguati gestione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR, per evitare che gli investimenti del PNRR subiscano battute di arresto. In un recente convegno sul Green Public Procurement a Roma l’Ing. Meini, Direttore dell’Innovazione per l’Economia Circolare di Enel, ha invocato l’assunzione di una metrica di misurazione delle competenze impiegate nella filiera sostenibile. Il coordinatore ambientale deve sapersi muovere agevolmente nell’analisi dei prodotti e dei documenti allegati ai prodotti che arrivano in cantiere e questa certificazione da ecoprogettista è lo strumento fondamentale per assicurare una base di competenze che consenta un adeguato dialogo ai diversi livelli.Questo coordinatore deve saper essere presente in cantiere per cogliere i punti chiave della gestione sostenibile del cantiere. Rappresenta quindi la giusta declinazione dell’input presente al paragrafo 2.6.1 del decreto CAM e consentirà sicuramente l’attuazione pratica dei criteri di sostenibilità nella intera filiera.

Approfondimento legislativo: l’antefatto

Il DM 11 gennaio 2017 ha introdotto i nuovi i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli arredi per interni (Allegato 1), per l’edilizia (Allegato 2) e per i prodotti tessili (Allegato 3). In particolare l’Allegato 2 riguarda i requisiti minimi da rispettare per l’affidamento di servizi di progettazione (agli studi professionali) e lavori (alle imprese) per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Tra i temi presi in considerazione la sostenibilità dei materiali utilizzati.

Il DM 11 ottobre 2017, in vigore dal 7 novembre 2017, obbliga le stazioni appaltanti ad adottare i Criteri Ambientali. L’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), sancisce obblighi precisi per le stazioni appaltanti. L’art. 2.1 dell’allegato 2 PAN GPP pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6-11-2017 riporta:

  • L’appaltatore (l’impresa) deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

 

  • L’offerente deve essere in possesso di una … certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente .. comprese le misurazioni e valutazioni ..applicate all'interno del cantiere, sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali, preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

 

  • La valutazione di queste “prove certificate” potrebbe agevolmente essere svolta dall’ecoprogettista, in qualità di coordinatore ambientale del progetto, in modo da prevenire incidenti ambientali o anche solo interpretazioni scorrette dei documenti coinvolti nel processo, e, quindi, contenziosi che potrebbero ritardare i tempi di attuazione dei progetti. Ciò sarebbe oltremodo enfatizzato nello specifico contesto attuativo del PNRR e avrebbe conseguenze sensibilmente amplificate.


La previsione del Criterio 2.1.1 riguardo alla certificazione ISO 14001 … potrebbe riferirsi anche agli studi di progettazione in merito all’assegnazione dell’incarico di progettazione seppure non sia obbligatorio e la stazione appaltante ha la facoltà di inserirlo nella documentazione di gara quale prerequisito.

 

Ecco cosa prevede in dettaglio il legislatore in merito alla figura del progettista e direttore dei lavori:

2.6 Criteri di aggiudicazione

(Criteri premianti obbligatori)

2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti

Viene attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da:

  • un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici,
  • certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente..

Poiché al par. 1.1 del Decreto CAM si legge ancora:
“Si demanda all'amministrazione aggiudicatrice l'esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l'esecuzione contrattuale e... si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l'inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto"… “alla stazione appaltante conviene avvalersi di un ecoprogettista per controllare l’eventuale inadempimento sia dei professionisti che dell’impresa, e gestire con consapevolezza e competenza il contenzioso connesso".

Personale di cantiere

Per l’impresa il decreto CAM al punto 2.5.4 prevede che il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato … con particolare riguardo a:

  • sistema di gestione ambientale;
  • gestione delle polveri;
  • gestione delle acque e scarichi;
  • gestione dei rifiuti.

L'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale.

Ancora una volta la figura dell’ecoprogettista costituisce uno strumento utile alla filiera, questa volta è direttamente utile all’impresa. L’ecoprogettista si conferma quindi come lo strumento oggettivo per dimostrare il rispetto delle previsioni stabilite nel decreto CAM e prevenire contenziosi. La figura dell’ecoprogettista rappresenta pertanto il minimo comune multiplo di tutta la filiera, dalla stazione appaltante fino all’impresa, attraverso il progettista e il direttore dei lavori.

L’ecoprogettista e i materiali: conclusioni

Materiali e prodotti devono garantire il raggiungimento di determinati criteri legati alla percentuale di riciclato e alla presenza di sostanze pericolose. L’ecoprogettista è il professionista chiamato a guidare la stazione appaltante, lo studio di progettazione, l’impresa esecutrice a comprendere quale è lo strumento più rispondente alla specifica opera o alla propria realtà aziendale e con un rapporto costi/benefici migliore per la collettività che avvia la realizzazione di un’opera o per l’impresa che ottiene la convalida o la certificazione o l’etichetta.

È auspicabile la frequenza di un corso di formazione propedeutico in cui esperienze pratiche raccontano pregi e difetti dei sistemi evoluti più diffusi, alla luce di testimonianze rese dagli imprenditori che ne sono stati protagonisti. Un approccio dal basso volto non a ricevere un macchinoso modello rigido calato dall’alto, ma che favorisce la maturazione della filiera con una presa di coscienza adeguata alle specifiche situazioni nazionali, per orientarsi con un approccio sostenibile nell’ambito della filiera dell’edilizia. Per informazioni: www.ecoprogettista.it.

 

*Antonio Bianco è Direttore di ABICert - L'Ente di Certificazione specializzato in certificazioni di Sistema - gestione ambientale, della qualità, dell’energia e della sicurezza sul lavoro; Marcatura CE; Certificazioni Varie- prefabbricati non marcabili CE, recupero rottami vetrosi, metallici e di rame; FPC del Calcestruzzo; Certificazioni per i centri trasformazione ferro per Cemento Armato. 

 

 


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